Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1969 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1969 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
RUBINO Avv. Roberta, rappresentata e difesa da se medesima,
per legge domiciliata presso la cancelleria civile della Corte
di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; MISCEO Domenico;
– intimati avverso il decreto del Tribunale di Bari in data 17 dicembre
2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con atto depositato nella cancelleria del

ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale penale di Bari in data 17 dicembre 2009, con cui – a
seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di
cassazione, IV Sezione penale, con la sentenza 9 settembre
2008, n. 35015 – è stata decisa l’opposizione ai sensi
dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia) ed è stato liquidato, in favore dell’Avv.
Rubino, l’importo dei compensi per l’attività professionale
svolta quale difensore d’ufficio di Domenico Misceo
nell’ambito di un procedimento penale;
che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, con
cui si denuncia violazione ed erronea applicazione di legge;
che – con ordinanza interlocutoria 24 giugno 2013, n.
15796 – la ricorrente è stata rimessa in termini per proporre
e notificare, entro sessanta giorni, ricorso per cassazione
secondo le forme del codice di procedura civile;
che l’Avv. Roberta Rubino vi ha provveduto con notifica
eseguita in data 22 luglio 2013 al Ministero della giustizia e
a Domenico Misceo.

2

giudice a quo in data 8 febbraio 2010, l’Avv. Roberta Rubino

Considerato che la ricorrente ha rispettato il termine ad
essa assegnato con l’ordinanza interlocutoria n. 15796 del
2013;
che tuttavia la notifica eseguita è, con riguardo al Mini-

l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato;
che, pertanto, deve essere ordinato il rinnovo della notifica al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale
dello Stato entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina il rinnovo della notifica al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il
termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2014.

stero della giustizia, nulla, in quanto effettuata presso

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