Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1969 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RI.ED. Ricostruzioni Edilizie s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/11/06 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 10 luglio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 93/11/06 del 10.7.2006 della Commissione tributaria regionale della Campania, notificata il 21 febbraio 2007, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. RI.ED. per l’annullamento dell’avviso di rettifica a fini Iva per l’anno 1993, emesso per non avere la contribuente ottemperato all’invito di produrre idonea documentazione contabile;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi;

ritenuto, in via pregiudiziale ed assorbente, che non risulta depositata agli atti la cartolina di ricevimento attestante l’avvenuta notificazione del ricorso alla società intimata;

che, attesa la mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile, dal momento che tale fatto negativo impedisce di considerare costituito il rapporto processuale nel giudizio di impugnazione, sicchè deve ritenersi che la sentenza impugnata, notificata all’Agenzia delle Entrate il 21 febbraio 2007, sia passata in giudicato per decorso del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., richiamato, per il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49;

che nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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