Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1969 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14037-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SECURITAS METRONOTTE S.R.L., C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRANISCI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

PASANISI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7044/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 15/10/2014 e depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Eugenio De Bonis, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Marina Cardone (delega Avvocato Marcello Pasanisi),

per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della Securitas srl per l’anno 2006 per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non ritenendo integrato il requisito derogatorio della particolare urgenza dall’imminenza della scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa.

La società intimata si è costituita in giudizio con controricorso chiedendo che lo stesso fosse dichiarato inammissibile o infondato. L’Agenzia ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La CTR si è infatti uniformata al principio, espresso da questa Corte, secondo il quale le particolari ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine – Cass. n. 1869/2014, Cass. n. 3142/2014 e Cass. n. 9424/2014; Cass. n. 22786/2015. A tale principio ha dato continuità il giudice di appello che ha ritenuto l’illegittimità dell’atto accertativo notificato senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo inesistenti le ragioni di urgenza per il solo fatto dell’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la questione degli effetti della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, rispetto ai tributi non armonizzati e della compatibilità dell’indirizzo espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la diversa disciplina prevista per le ipotesi di mancato contraddittorio per i tributi armonizzati, è infondato, avendo questa Corte ormai reiteratamente affermato la centralità del diritto al contraddittorio endoprocedimentali per le azioni accertative alle quali si applica la disciplina di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e l’invalidità dell’atto emesso senza il rispetto del termine dilatorio – cfr., da ultimo, Cass. S.U. sent. n. 24823/2015 che ha ribadito i principi espressi da Cass. S.U. n. 18184/2013, e successivamente, da Cass. S.U. nn. 19667 e 19668/2014.

Le superiori considerazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte dall’Agenzia in memoria, con le quali si prospetta l’incostituzionalità del regime in tema di nullità per violazione del termine dilatorio rispetto alla disciplina in tema di contraddittorio vigente per i tributi armonizzati, per i quali la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte di giustizia subordina l’effetto invalidante alla c.d. prova di resistenza.

Il maggior grado di tutela previsto a livello interno per i tributi non armonizzati dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per come interpretato dal diritto vivente di questa Corte si muove in armonia piena con il principio della massimizzazione delle tutele che consente ad un singolo ordinamento di apprestare livelli di protezione di un diritto fondamentale, qual’è sicuramente quello al contraddittorio, rispetto a quelli garantiti dal sistema eurounitario per i tributi non armonizzati. Non può dunque ipotizzarsi alcuna distorsione a livello nazionale per il fatto che l’art. 12, comma 7 l. ult. cit. non preveda, per le verifiche svolte nei locali del contribuente, la c.d. prova di resistenza al fine di rendere operante l’invalidità dell’atto emesso senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione ai recenti interventi chiarificatori di questa Corte sui temi controversi.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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