Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19689 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19689 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 27391-2011 proposto da:
LAURIOLA MARIA ROSARIA LRLMRS60C54A330Y,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROVERETO 7, presso lo
studio dell’avvocato DI LUZIO ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGHERNINO ANTONIO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
BPB ASSICURAZIONI, AMAZIO ANNA;
– intimate avverso la sentenza n. 658/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA dell’11/05/2010, depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

Data pubblicazione: 28/08/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 22.11.12, regolarmente comunicata al

avverso la sentenza della corte di appello di L’Aquila n. 658 del
28.9.10:
«1. — Maria Rosaria Lauriola ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato
rigettato il suo appello avverso la quantificazione del danno patito in
dipendenza di un sinistro stradale causato dalla vettura di Anna
Amazio ed assicurata dalla BPB assicurazioni. Queste ultime, intimate,
non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
ara. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi rigettato.
3. — La ricorrente si duole: con un primo motivo – di vizio
motivazionale – della mancata rinnovazione della consulenza tecnica di
ufficio, nonostante le critiche mosse fin dal primo grado; con un
secondo motivo – di vizio motivazionale e violazione o falsa
applicazione di norme di diritto (art. 1226 cod. civ.) – del mancato
riconoscimento del danno patrimoniale futuro, nonostante esso fosse
rilevantemente probabile, nonché delle spese mediche future; con un
terzo – di vizio motivazionale – del mancato riconoscimento del danno
esistenziale; con un quarto – di violazione o falsa applicazione di norme
di diritto e vizio motivazionale – della liquidazione delle spese di lite del
grado di appello.
4. — Dei motivi di ricorso:

Ric. 2011 n. 27391 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso

4.1. il primo è inammissibile: in primo luogo, in violazione dell’art. 366,
n. 6, cod. proc. civ. non si dà nel ricorso conto della sede processuale
in cui le critiche alla c.t.u. di primo grado sono state sottoposte al
giudice di appello, né soprattutto si opera la doverosa trascrizione dei

comparazione tra le conclusioni del consulente di ufficio e le critiche di
quello di parte è stata in concreto operata dalla corte territoriale, sicché
la prospettazione del lamentato vizio motivazionale si risolve in una
sollecitazione di una vietata riconsiderazione del merito da parte di
questa corte di legittimità; invero, non è censurabile in cassazione la
determinazione di non disporre la rinnovazione della consulenza
tecnica (Cass. 11 maggio 2007, n. 10849; Cass. 12 gennaio 2012, n.
305), una volta riscontrata la carenza di vizi logici o giuridici negli
argomenti posti a base della valutazione delle critiche alla medesima:
queste rilevandosi, nella specie, dalla meditata adesione alla valutazione
finale dell’ausiliario, a sua volta fondata su testi di medicina legale (dei
quali non è certo indispensabile indicare finanche la pagina, mentre
non si dà conto di quali riscontri contrari alla letteratura specialistica
avrebbe dovuto tener conto il c.t.u.) e sulla considerazione delle
circostanze della specie, con giudizi di mero fatto anche sulla
implausibilità del nesso causale con alcune delle lesioni;
4.2. il secondo è in parte infondato ed in parte inammissibile:
infondato (a prescindere dal fatto che non risulta, in ricorso, in quale
specifico passaggio di quale atto del giudizio di primo grado e con
quali espressioni le relative critiche siano state sottoposte al giudice del
gravame) quanto alla necessità di una minima prova del danno futuro,
attesa la piena congruità delle motivazioni di primo grado (in punto di
esclusione di prova sull’incidenza specifica dei postumi sulle capacità di
guadagno: con efficacia preclusiva dell’esistenza della relativa voce di
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relativi atti di parte rivolti a quest’ultimo; in secondo luogo, la

danno, per la quale, pur essendo possibile la prova per presunzioni,
occorre almeno la prova medico-legale, positivamente esclusa nella
specie, dell’incidenza della gravità e permanenza dell’invalidità: Cass.
31 luglio 2012, n. 13687) e di secondo grado (in punto di carenza di

riduzione delle concrete capacità future: Cass. 24 luglio 2012, n.
12905), visto che un nesso causale era stato escluso e che, quale base di
calcolo per una potenziale riduzione della capacità reddituale, era
certamente indispensabile acquisire prova del reddito al momento del
sinistro; inammissibile quanto alle spese mediche future, difettando
l’indicazione della sede processuale precisa di produzione delle ricevute
e la loro trascrizione, in violazione del principio dell’art. 366, n. 6, cod.
proc. civ., nonché dei passaggi completi della consulenza tecnica di
ufficio, da cui ricavare l’omessa considerazione, nelle sentenze di
merito, della relativa componente;
4.3. il terzo è infondato, anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc.
civ.: la mera adduzione di una massima in apparenza dissonante o della
circostanza dell’anteriorità della causa alle pronunce delle sezioni unite
in tema di non liquidabilità separata del c.d. danno esistenziale non
integra motivo idoneo per mutare l’orientamento introdotto dalle
stesse pronunzie, tra cui per tutte Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n.
26972, orientamento che, per la natura stessa dell’interpretazione
giurisprudenziale, si applica anche a tutte le situazioni sostanziali
ancora sub iudice;
4.4. il quarto è inammissibile: la censura, che si rivolge contro la
liquidazione in sede di condanna alle spese, non è accompagnata,
contrariamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità,
dall’analitica prospettazione delle singole voci della — allora vigente ed
applicabile — tariffa che si riterrebbero invece dovute per diritti ed
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prova sul reddito, concorrendo questa a fondare la presunzione di

onorari in rapporto allo scaglione applicabile (tra le altre: Cass. 4 luglio
2011, n. 14542; Cass. 7 agosto 2009, n. 18086; Cass. 16 febbraio 2007,
n. 3651), non rilevando la difformità rispetto alla nota spese per il
carattere ufficioso della liquidazione stessa.

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha
depositato memoria, pur non avendo alcuno chiesto di essere ascoltato
in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla ricorrente.
In primo luogo, per consolidata giurisprudenza la disposizione dell’art.
366, n. 6, cod. proc. civ., esige sia l’indicazione della sede processuale,
sia la trascrizione delle argomentazioni e difese: mentre, tanto
evincendosi anche dalla stessa prospettazione della memoria, il
contenuto delle contestazioni mosse alla consulenza con l’atto di
appello non è trascritto in ricorso; ancora, la replica della ricorrente
non si fa carico dei rilievi della relazione in ordine all’esclusione della
rilevanza della pretesa incompletezza dei riferimenti bibliografici.
In secondo luogo, malamente è invocata la liquidazione equitativa di
un danno futuro, riguardante cioè la determinazione del quantum, ove
sia escluso — come ha fatto la corte territoriale in concreto — l’ an; e,
comunque, di questa positiva esclusione non si fa carico, neppure nella
memoria, la ricorrente, nemmeno idoneamente assolvendo l’onere di
cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., per il quale è indispensabile sia la
produzione, sia la trascrizione in ricorso del contenuto del documento
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5. — Pertanto, deve proporsi il rigetto del ricorso».

che si assume pretermesso o male valutato.
In terzo luogo, l’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, a
partire dalle note e già richiamate cc.dd. sentenze gemelle delle Sezioni
Unite del 2008, è fermissima nell’escludere l’autonoma rilevanza del

sviluppate nella memoria per confutare l’argomento della relazione, o,
comunque, di per sé inidonee a scalfirne il richiamo alla stessa, per
quanto sopravvenuta in corso di causa, giurisprudenza.
Infine, nella memoria non si sviluppa un solo argomento critico
avverso le puntuali osservazioni della relazione in ordine al quarto
motivo di ricorso.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, non avendo parti intimate qui svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

danno c.d. esistenziale: così apparendo nuove le argomentazioni

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