Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19689 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/08/2017),  n. 19689

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25366/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI LIVORNO, in persona dei legali rappresentanti in carica,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di LIVORNO, R.G. n. 2407/2015

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Ministero dell’interno ricorre con due motivi per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di Pace di Livorno del 31 marzo 2016 con cui è stato annullato il decreto di espulsione del Prefetto di Livorno n. 100/1225/2015 CAT A11/IMM Esp. Emesso in data 9 ottobre 2015 nei confronti dello straniero M.L..

Quest’ultimo non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e violazione del principio di ultra petita partium art. 101 c.p.c.)”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver rilevato d’ufficio la mancanza di delega del Prefetto al funzionario che aveva sottoscritto il decreto di espulsione.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, lett. f) e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (omesso esame circa un fitto decisivo per il giudizo che è stato oggetto di discussione tra le parti)”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di rilevare che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la concessione di un termine per la partenza volontaria, stante la natura di misura di sicurezza del provvedimento, attesi i numerosi precedenti penali dell’espulso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 30 marzo 2009, n. 7698). Ha tuttavia precisato che è illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. 20 luglio 2015, n. 15190).

Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di pace ben poteva rilevare d’ufficio la questione dell’esistenza della delega in favore del sottoscrittore del decreto di espulsione, ma, trattandosi di questione mista di fatto e di diritto, avrebbe dovuto suscitare sul punto il contraddittorio delle parti, invitando la prefettura a dimostrare l’esistenza della delega e non già a provvedere a sorpresa all’annullamento del provvedimento (Cass. 23 maggio 2014, n. 11453).

Il secondo motivo è assorbito.

Il ricorso è accolto nei limiti indicati e la causa è rinviata al Giudice di Pace di Livorno in persona di diverso magistrato, il quale, che provvederà a rinnovare il giudizio in applicazione dei citati principi, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia le parti dinanzi al Giudice di pace di Livorno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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