Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19689 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/10/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 03/10/2016), n.19689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A., Rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

è domiciliata;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

contro

MUR HERBERT & C. S.A.S., Elettivamente domiciliata in Roma, via

Gramsci, n. 6, nello studio dell’avv. Maurizio Calò, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Sergio Gragogna, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 1813,

depositata in data 29 settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

febbraio 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con citazione del 4 giugno 1992, la s.a.s. Mur Herbert & C, impresa specializzata nell’industria estrattiva (scavi, movimenti terra e trasporti in genere), quale proprietaria di un più vasto terreno in (OMISSIS), si opponeva davanti alla Corte d’appello di Trento alla stima di L. 60.048.000 offerte per l’espropriazione di mq. 5.158 di detti terreni per la costruzione di una variante della (OMISSIS). A tal fine conveniva in giudizio l’A.N.A.S. (alla quale succedeva a titolo particolare la Provincia Autonoma di Bolzano), il Commissario di Governo presso detta Provincia e la P.H. Italiana s.a.s., deducendo l’inadeguatezza dell’indennità liquidata dalla competente Commissione provinciale, senza considerare la destinazione aziendale del suolo adibito a deposito di inerti e strumentale all’esercizio dell’impresa e ritenendolo “agricolo” invece che urbanizzato con valore unitario al mq di almeno L. 80.000/90.000.

1.1 – L’A.N.A.S. eccepiva il proprio difetto di legittimazione per avere delegato l’espletamento della procedura di esproprio alla società Philipp Holzmann, e rilevava che la Commissione aveva distinto in varie parti il terreno espropriato valutando diversamente ognuna di esse.

1.2 – Nella contumacia della s.p.a. H. e dopo la redazione di due relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nominati successivamente, la Corte d’appello di Trento, con sentenza del 28 ottobre 2000, riteneva legittimata la sola società esecutrice dei lavori e respingeva ogni domanda contro l’A.N.A.S. e la Provincia a questa succeduta, determinando in Lire 63.458.400 oltre interessi l’indennità e condannando la società appaltatrice alle spese di causa, con compensazione di esse tra l’opponente e la Provincia autonoma.

1.3 – La corte distrettuale rilevava che dalla documentazione prodotta dall’A.N.A.S emergeva che essa aveva “accollato all’impresa Philipp Holzmann l’espletamento delle procedure espropriative inerenti agli immobili” per la costruzione della strada, ritenendo unica legittimata nell’opposizione la società concessionaria. Veniva quindi affermata l’applicabilità della disciplina contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis disponendosi la riduzione del 40 per cento in essa previsto, così implicitamente qualificando l’intera area come edificabile; fissata in mq. 5158 la misura delle stessa in base al decreto di esproprio dell’11 giugno 1997, la Corte distrettuale, determinava il valore di mercato dell’area ablata in Lire 206.320.000 e quello dedotto dalla rendita catastale rivalutata in Lire 5.158.000: l’indennità era determinata nella metà di tali valori ridotta del 40 per cento, cioè in Lire 63.443.400, somma di poco superiore a quella offerta e l’opposizione in questi limiti era accolta.

La Corte di appello escludeva, poi, che dovessero considerarsi – onde evitare una duplicazione ingiustificata dell’indennizzo – le somme versate dall’espropriata per l’acquisto di aree confinanti (Lire 225.000.000), nonchè i canoni di affitto di altri terreni usati per il deposito di inerti in luogo di quelli occupati; respingeva infine la domanda d’indennizzo fondata sulle spese di spostamento e costruzione del nuovo impianto di frantumazione sostenute dall’espropriata.

All’indennità la Corte riteneva dovesse aggiungersi la sola spesa, liquidata in Lire 15.000, sostenuta per il rifacimento di un muro di sostegno.

1.4 – Con sentenza n. 19607 del 2004 la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso proposto dalla S.a.s. Mur Herbert & C., cassava la decisione impugnata, affermando che erroneamente era stata affermata la legittimazione esclusiva della S.p.a. P.H. Italiana e che avrebbe dovuto applicarsi, nella liquidazione dell’indennità, la norma contenuta nella L. n. 2359 del 1865, art. 40 dovendosi quindi tener conto dello scorporo dell’azienda, nonchè delle spese necessarie per la conservazione dell’originaria funzione aziendale.

1.5 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, ha ritenuto, sulla base delle risultanze peritali, che il terreno residuo, per effetto dell’esproprio parziale, avesse subito un deprezzamento nella misura del 30 per cento, e quindi, tenuto conto dell’abrogazione dei criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè della necessità di tener conto delle spese di locazione per conservare la funzionalità aziendale e di altri costi relativi al trasferimento della ghiaia e dell’impianto di frantumazione nei siti acquisiti e per l’edificazione di un muro di sostegno, ha determinato l’indennità complessiva in Euro 675.058,73.

1.6 – Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la Provincia autonoma di Bolzano con quattro motivi, illustrati da memoria nonchè l’Anas, con tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la ditta M.H..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve preliminarmente rilevarsi la palese infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controricorrente, relative, la prima, all’acquiescenza prestata dalla Provincia di Bolzano alla sentenza della Corte di appello di Venezia; la seconda, all’assenza di una procura della ricorrente Provincia in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato e, infine, all’inammissibilità del ricorso principale in quanto tardivamente notificato.

2.1 – Quanto al primo profilo, vale bene richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grado d’appello e che, come nella specie, abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l’esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Cass., 1 giugno 2010, n. 13429; Cass., 28 agosto 2007, n. 18187).

2.2 – Va poi osservato, quanto al secondo rilievo, che, essendo prevista la facoltà per la Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (D.P.R. n. 49 del 1973, art. 41 come sostituito dal D.Lgs. n. 116 del 2004, art. 1), non era necessario, secondo un indirizzo consolidato, che estende al patrocinio facoltativo la norma contenuta nel secondo coma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 secondo il quale gli avvocati dello stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass., 10 aprile 2010, n. 7983; Cass., 14 settembre 2006, n. 19786; Cass., Sez. un., 21 luglio 1999, n. 484), il rilascio di procura speciale da parte di detto ente.

2.2 – La dedotta inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato non è fondata: dall’esame degli atti (consentito dalla natura procedurale della questione) emerge che – come nella sostanza riconosce la stessa controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – il ricorso, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata il 29 settembre 2009, venne consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 11 novembre 2011, ragion per cui la notificazione deve ritenersi tempestivamente effettuata, dovendosi tener conto della sospensione del termine previsto dall’art. 327 c.p.c. durante il periodo feriale, nonchè della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 477 del 2002). Quanto alla consegna del plico – essendo nel frattempo decorso il termine annuale – al procuratore e non alla parte, premesso che in linea generale non viene in considerazione l’inesistenza della notificazione, ma una nullità suscettibile di sanatoria (Cass., 15 febbraio 2013, n. 3827; Cass. Sez. un., 1 febbraio 2006, n. 2197), deve ritenersi, richiamati per altro i principi affermati di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 24822 del 9 dicembre 2015, che il collegamento fra gli artt. 327 e 330 codice di rito (già considerato operante da questa Corte con riferimento alla notifica oltre l’anno per effetto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale: Cass., Sez. un., 9 novembre 2011, n. 23299), comporti la validità della notificazione al procuratore costituito – purchè la consegna da parte del notificante sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge, in quanto, secondo un orientamento consolidato che prende le mosse dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 12593 del 20 dicembre 1993, l’art. 330 c.p.c., comma 3 va interpretato nel senso del richiamo al complessivo termine di decadenza previsto dall’art. 327 cit. codice di rito.

2.3 – Deve rilevarsi, sempre in via preliminare, che non può considerarsi inammissibile, in quanto proveniente da soggetto avente la qualità di litisconsorte necessario (poichè originario titolare del rapporto, cui la Provincia è succeduta a titolo particolare: cfr. Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535; Cass., 22 maggio 2008, n. 13149; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22793; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21773; Cass., Sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3118), l’impugnazione proposta in via incidentale dall’A.n.a.s., dovendosi applicare il principio secondo cui tale atto equivale ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

3 – Evidenti ragioni di priorità sul piano logico – giuridico impongono di esaminare preliminarmente il quarto motivo del ricorso principale, con il quale la Provincia lamenta la violazione dell’art. 291 c.p.c., per essere stata dichiarata contumace dalla corte di appello di Venezia, pur essendosi costituta in giudizio in data 10 novembre 2005. La censura, trovando tale affermazione, per il vero non contrastata neppure dalla controricorrente, corrispondenza negli atti processuali, è fondata. Essa, per altro, assume un rilievo prevalentemente formale (la stessa ricorrente, per altro, ha con i primi tre motivi censurato la decisione nei suoi profili essenziali), dovendosi applicare il principio secondo cui l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza se non provoca in concreto alcun pregiudizio (nella specie escluso, ad eccezione del regolamento delle spese processuali, che dovrà essere riesaminato in sede di rinvio) dall’identità della posizione con quella dell’A.N.A.S., parimenti assistita dall’Avvocatura dello Stato) allo svolgimento dell’attività difensiva, nè incide sulla decisione (Cass. 9 marzo 2012, n. 3704; Cass., 27 aprile 2006, n. 9649; Cass. Sez. un., Cass., Sez. un., 27 febbraio 2002, n. 2881).

4 – Tanto premesso, deve rilevarsi che i motivi del ricorso principale e dell’incidentale sono sostanzialmente sovrapponibili, e possono quindi, essere esaminati congiuntamente.

4.1 – La prima censura attiene alla violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 324 e 348 c.p.c. in relazione alle statuizioni contenute alla sentenza n. 19707 del 2004 di questa Corte. In particolare, si deduce che in detta decisione risulta confermato il parametro di stima relativo ai terreni, relativo a un valore unitario pari a Lire 40.000. Tale accertamento, sul quale si era formato il giudicato, non poteva essere modificato mediante un nuova stima, come quella effettuata in sede di rinvio, fondata su un valore unitario di Euro 58,00 al metro quadrato.

4.2 – Il motivo è fondato.

Deve premettersi che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass., 23 luglio 2010, n. 17353).

4.3 – Con la sentenza n. 19607 del 2004, questa Corte, in merito alla contestata stima dei terreni espropriati, dopo aver premesso che il giudice del merito, “pur affermando che i terreni espropriati sono in parte destinati a verde, li valuta tutti come edificabili, con statuizione non impugnata da nessuna delle parti”, ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata in merito al valore unitario dei terreni stessi, “ancorchè succinta”, appariva adeguata, salvo poi precisare che risultava violata la norma contenuta nella L. n. 2359 del 1865, art. 40 in quanto la corte territoriale non aveva “aggiunto all’indennità sopra liquidata la perdita di valore delle aree rimaste alla s.a.s. M.H. & C. e quella del deprezzamento del valore di mercato dell’azienda e dei fabbricati di cui detta società è rimasta titolare”.

4.4 – La Corte di appello di Venezia ha nominato un consulente al dichiarato scopo di “determinare il deprezzamento del fondo residuo dell’attrice”, ed ha poi liquidato l’indennità complessiva di esproprio sulla base dell’accertata diminuzione del valore del terreno rimasto in proprietà della società nella misura percentuale del 30 per cento.

A tal fine è stato utilizzato un valore unitario, desunto dalle conclusioni del consulente nominato in sede di rinvio, pari ad Euro 58,00 per metro quadrato, di gran lunga superiore rispetto a quello già individuato nella sentenza cassata. Orbene, pur avendo in più occasioni questa Corte affermato che non si forma il giudicato sui criteri di stima dell’indennità di espropriazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 22 novembre 1994, n. 9872), non può nella specie prescindersi dalla natura c.d. “chiusa” del giudizio di rinvio, in virtù della quale il giudice decide di regola in base ai fatti già accertati, salvo che la necessità di nuovi accertamenti derivi dalla stessa sentenza della Corte di cassazione, dalla quale risulti la giuridica rilevanza di fatti non ancora conosciuti (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26264). Nel caso in esame l’elemento da determinare era costituito dal deprezzamento o meno della parte residua del terreno (o, eventualmente, dal diverso valore della stessa rispetto alla porzione ablata), mentre il valore di mercato di quest’ultima, che costituisce un aspetto rilesso al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., 22 marzo 2013, n. 7288), era già stato acquisito nel precedente giudizio di merito, con una valutazione che questa Corte ha ritenuto congruamente motivata.

La necessità di un nuovo accertamento sul punto non solo non nasceva, quindi, a causa di un giudicato “implicito”, ma doveva intendersi esclusa in virtù della conferma, con il rigetto del motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione dedotto proprio in ordine alla determinazione del valore unitario del terreno espropriato, di detto aspetto di natura fattuale (cfr. anche Cass., 16 agosto 2001, n. 11144).

L’autonomia di detta statuizione, nell’ipotesi di espropriazione parziale, rileva non solo perchè, in assenza di qualsiasi differenza, sotto il profilo del valore unitario, fra la porzione ablata e quella residua, non vi era alcuna necessità, anche in concreto, di procedere a un nuovo accertamento prescindendo dal dato già definitivamente acquisito, ma anche perchè il criterio del valore differenziale è considerato sostanzialmente equivalente ad altri sistemi di calcolo, purchè si addivenga al ristoro dell’intero pregiudizio tenendo conto, come si legge nella decisione che ha disposto il rinvio, “della perdita di valore della aree rimaste alla s.a.s. M.H. & C.”, che andava “aggiunto all’indennità sopra liquidata”. Questa Corte, infatti, ha più volte precisato che in tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 (recepito dal D.Lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anzichè attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore (Cass., 18 novembre 2011, n. 24304, con la quale veniva confermata la sentenza che, attenendosi al riportato principio, aveva aggiunto al valore delle aree espropriate il pregiudizio subito dalle parti residue costituite da fabbricati o da terreni).

5 – Il secondo mezzo, con il quale si denuncia erronea applicazione dell’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30 nonchè dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., invocandosi il giudicato interno in merito all’applicabilità dei criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis è infondato.

Premesso che l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorchè quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “ius superveniens” (Cass., 20 giugno 2001, n. 8403), deve osservarsi che nella specie, in disparte il dichiarato assorbimento, nella citata sentenza n. 19607 del 2004 di questa Corte, della questione inerente alla decurtazione del 40 per cento, il mancato esaurimento del rapporto deve pur sempre ricollegarsi, a prescindere dalla rilevata preclusione inerente alla determinazione del valore unitario del terreno, dal carattere unitario dell’indennità di espropriazione, la cui liquidazione era demandata al giudice del rinvio.

6 – La terza censura riguarda la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 dell’art. 384 c.p.c. in relazione alla citata sentenza n. 19607/04 di questa Corte: si sostiene che, a fronte del principio affermato nella sentenza che disponeva il rinvio, secondo cui alla parziale occupazione dell’immobile doveva corrispondere un’indennità corrispondente alla differenza fra il giusto prezzo dello stesso prima dell’espropriazione e quello attribuito alla parte residua in conseguenza dell’espropriazione stessa. La Corte veneta avrebbe in sostanza attribuito piuttosto un risarcimento del danno che non un’indennità, in quanto: a) aveva riconosciuto come indennizzabili le spese sostenute per prendere in affitto dei terreni da destinare all’allocazione degli inerti; b) aveva attribuito delle somme per la movimentazione della ghiaia; quanto all’impianto di frantumazione, non avrebbe considerato in via esclusiva il deprezzamento di quello già esistente.

6.1 – Il motivo è fondato nei termini seguenti.

Con la decisione n. 19607 del 2004 questa Corte ha statuito che dovevano ricomprendersi nell’indennità “le spese incidenti sulla destinazione aziendale del terreno e necessarie per proseguire l’attività che in precedenza vi si svolgeva”. E’ stato in proposito richiamato il principio, affermato dalle Sezioni unite con la decisione n. 5069 del 1998, secondo cui deve tenersi conto “delle spese necessarie per la conservazione dell’originaria funzione aziendale anche per il residuo fondo, nella misura in cui esse ne evitano il deprezzamento che subirebbe altrimenti per l’ablazione”.

L’esplicito riferimento ai principi affermati dalle Sezioni unite nella citata sentenza n. 5069, costantemente ribaditi anche in successive pronunce (Cass., 6 aprile 2009, n. 8229; Cass., 31 gennaio 2008, n. 2424, con esclusione dell’impresa agricola, oggetto di specifica disciplina: Cass., 25 novembre 2010, n. 23967), induce a individuare la portata della statuizione nel senso che la conservazione dell’originaria funzione aziendale in tanto va valutata, in quanto inerisce al valore del bene espropriato, e non all’azienda in sè considerata.

Infatti i principi espressamente richiamati nella decisione che ha disposto il rinvio si fondano sulla premessa che “il termine di riferimento dell’indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, non anche dal pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente attività. Di tal che, l’unica indennità va rapportata a come il bene si presenta, prescindendo dalla considerazione dei soggetti aventi diritto a soddisfarsi su di essa per il pregiudizio che l’espropriazione arreca loro, mentre la parte di indennità dovuta ai titolari di diritti di godimento, in quanto incide sull’unica indennità, diminuisce la parte di questa di pertinenza del proprietario del bene (Corte cost. 9 novembre 1988 n. 1022). L’indennità deve peraltro essere rapportata anche al valore delle costruzioni che stabilmente insistono sul terreno espropriato (Sez. Un. 21 aprile 1977 n. 1465), se la loro valutabilità non è esclusa dalla legge (L. n. 2359 del 1865, art. 42). Quanto non costituisce stabile accessione, ma attrezzatura dell’azienda, e ciò vale certamente per ogni sorta di bene mobile, che continua ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, può da questi essere asportato.

E però la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di considerare – ad esempio con la sentenza 3 marzo 1962 n. 396 – che dalla regola dettata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 in tema di espropriazione parziale si desume il principio per cui nell’indennità va ricompreso il ristoro del pregiudizio che l’espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature e macchinari ed in genere alle cose non comprese nell’espropriazione, per il fatto che debbano essere rimossi e reimpiantati altrove o per il fatto che non possano essere in altro modo utilizzati. In conclusione, quando sull’immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature, al fine di imprimergli – in tutto od in parte – una destinazione industriale, l’espropriazione dell’immobile si estende anche a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato; e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentano destinazione industriale, essi debbono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell’ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile;

l’indennità può poi estendersi a comprendere il pregiudizio prima indicato, valutabile alla stregua dei principi sull’espropriazione parziale.

Invece, il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minore diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l’espropriazione si estenda al diritto dell’imprenditore, nè comporta che sia acquisita all’espropriante l’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda.”.

7- La sentenza impugnata non si è conformata a detti principi, sia nella parte in cui ha disposto il ristoro delle spese per l’affitto di altri terreni e per il trasferimento della ghiaia, sia laddove non sembra aver considerato, in via esclusiva, il deprezzamento dell’impianto di frantumazione.

8 – La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il primo e il terzo del ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo di entrambi di ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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