Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19688 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19181/2009 proposto da:

RECREB SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso

lo studio dell’avvocato CARACCIOLO Antonio Giovanni, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1760/2009 del GIUDICE DI PACE di POZZUOLI del

22.9.08, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La Recreb s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza, del 19 marzo 2009, con la quale il Giudice di Pace di Pozzuoli ha accolto l’opposizione proposta da Q.L. avverso il precetto intimato, per il pagamento della somma di Euro 1.091,60, da essa ricorrente in data 21 (o 22) gennaio 2008 sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Conciliatore di Cassino il 17 aprile 1989.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 480 c.p.c., comma 3, sotto il profilo che l’atto di citazione introduttivo dell’opposizione era stato erroneamente notificato presso la cancelleria di quel giudice, avendo,invece, nel precetto opposto, la ricorrente eletto domicilio in Roma.

Tale elezione, secondo i principii affermati dalla sentenza n. 480 del 2005 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto comportare che la notificazione fosse fatta comunque nel domicilio eletto, ferma restando la proposizione dell’opposizione al giudice di pace adito.

La questione che pone il ricorso è delineata dalla ricorrente alle pagg. 9-10 del ricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Nel precetto intimato il 21 (o 22) gennaio 2008, la cui produzione è regolarmente indicata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è in effetti avvenuta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 372 c.p.c. (tenuto conto che la ricorrente fu contumace nel giudizio di merito e non potè produrre l’atto), risulta che la ricorrente indicò, nell’atto di precetto, il proprio domicilio in Roma, viale dei Quattro Venti n. 80 presso lo studio dell’Avvocato Antonio Giovanni Caracciolo.

E’ stato anche prodotto – sempre nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – l’atto di citazione, che risulta notificato effettivamente presso la cancelleria del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, giudice dell’esecuzione, e presso la cancelleria del Giudice di Pace di Pozzuoli e reca l’espressa indicazione dell’intento del Q. di proporre l’opposizione presso il giudice di pace di Pozzuoli, quale giudice del foro dell’esecuzione.

Ne discende che l’opposizione è da ritenere affetta da nullità, in base ai principi affermati da Corte costituzionale n. 480 del 2005, ripresi dalla Corte di cassazione, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost.

nella sentenza n. 480 del 2005), l’art. 480 cod. proc. civ., comma 3, consente al debitore di notificare l’opposizione all’esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perchè in tale ipotesi la notifica dell’atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell’opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l’intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2 (Cass. 28.5.2009 n. 12540).

La rilevata nullità della notificazione comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al Giudice di Pace di Pozzuoli”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, c.p.c., ad altro Giudice di Pace di Pozzuoli.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese, ad altro giudice di pace di Pozzuoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giungo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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