Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19688 del 07/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19688

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18156/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già EQUITALIA SUD SPA, in

persona del Responsabile del contenzioso esattoriale regione

Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

C.R., quale ex liquidatore della società (OMISSIS)

SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentato e

difeso dagli avvocati SIMEONE RUSSO, DOMENICO FIMMANO’ e FRANCESCO

FIMMANO’;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 106/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che, dichiarando la nullità della sentenza di fallimento pronunciata in primo grado per violazione dell’art. 354 c.p.c., il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento possa avvenire, anche nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, solo nei modi della L. Fall., art. 15 e non pure ai sensi dell’art. 145 c.p.c..

2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso. Memoria ex art. 378 c.p.c., di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come anticipato nella proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorso non merita condivisione in quanto manifestamente infondato.

2. Premesso infatti che secondo il disposto della L. Fall., art. 15, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis ” Il ricorse e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti: l’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”; occorre qui rimarcare, come questa Corte ha già statuito – anche nella motivazione del precedente citato nella proposta – che con la novella del 2012 – al cui D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, si deve la stesura del comma in questione – il legislatore ha inteso regolare per mezzo di una disciplina speciale, distinta da quella del codice di rito, la fase introduttiva del giudizio fallimentare, con riguardo segnatamente al procedimento di notificazione del decreto di convocazione, con l’ovvio effetto di precludere, come rilevato rettamente dal decidente (“non è prevista invece la possibilità di utilizzare un diverso modulo procedimentale di notificazione”), “che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società” (Cass., Sez. 1, 18/01/2017, n. 1156). In particolare si è osservato in ordine alla specialità della disciplina in questione, sul filo del dictum che ne ha confermato la costituzionalità (Corte Cost. sent. n. 146 depositata il 16 giugno 2016), che, rispetto alla disciplina ordinaria e rispetto al parametro qui pure invocato dell’art. 145 c.p.c., esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, “la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all’imprenditore. La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l’innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l’indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell’ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l’impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge” (Cass., Sez. 6-1, 21/04/2017, n. 10132).

3. Nè la fondatezza di questo assunto – a cui non fa ombra l’inciso fatto valere dal deducente con riguardo al precedente di questa Corte da lui citato, riferendosi esso al regime previgente alla novella del 2012 – si presta ad eccezioni in ragione della circostanza che il procedimento qui azionato riguarda una società cancellata dal registro delle imprese, considerata l’ultrattività della sua sopravvivenza nei limiti previsti dalla L. Fall., art. 10, non essedovi dubbi, come questa Corte ha già statuito, che nei limiti anzidetti lo schema notificatorio delineato dall’art. 15, comma 3, cit. si renda pienamente applicabile anche nei confronti della società cancellata (Cass., Sez. 1, 12/01/2017, n. 602).

4. Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nei confronti della parte costituita.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio alla parte costituita che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA