Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19688 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/10/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 03/10/2016), n.19688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, Elettivamente domiciliato in Roma, via

Sabotino, n. 12, nello studio dell’avv. Luca Savini; rappresentato e

difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo e Assunta Attanasio, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P. – C.M.A., Elettivamente domiciliati

in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Oliverio, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

P.P. – C.M.A. come sopra rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 4071,

depositata in data 7 dicembre 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 febbraio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per i controricorrenti l’avv. Matteo Del Vescovo, munito di

delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo del ricorso principale, accoglimento del quarto e

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli depositata in data 11 settembre 2008, con la quale era stata rigettata, per quanto in questa sede rileva, la domanda inerente al diritto all’indennità di occupazione legittima avanzata dai signori P.P. e C.M.A. nei confronti del Consorzio Quarto Pozzuoli in relazione all’occupazione di un terreno di loro proprietà per la realizzazione del c.d. asse mediano ha così statuito:

– ha escluso che l’atto di concordamento intercorso fra le parti in data 30 giugno 1989, con il quale i proprietari avevano accettato l’indennità di esproprio, comportasse rinuncia all’indennità di occupazione;

– ha affermato la validità della procedura, in quanto, pur a seguito dell’abrogazione della L. n. 17 del 2007, art. 3 (secondo cui i verbali di concordamento rimanevano efficaci, anche ai fini dell’ablazione del diritto di proprietà, indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 29 gennaio 2009, nel caso di specie il decreto di esproprio risultava validamente emesso in data 29 marzo 2003, dovendosi per altro tener conto della norma contenuta nel D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, comma 2;

ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente convenuto, rilevando che, essendo stata la domanda proposta in data 6 febbraio 2007, doveva considerarsi estinto il di ritto all’indennità per il periodo anteriore al 6 febbraio 1997;

ha quindi determinato, sulla base del valore agricolo medio, attesa la natura agricola del terreno, l’indennità di occupazione, per il periodo compreso fra il (OMISSIS), in Euro 3.468,00.

Per la Cassazione di tale decisione il Consorzio Quarto Pozzuoli propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui il P., a mezzo del proprio amministratore di sostegno, e la C. resistono con controricorso, interponendo ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1965 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe male interpretato il verbale definitivo di concordamento e atto di quietanza sottoscritto in data 30 giugno 1989: l’interpretazione complessiva delle clausole e le finalità transattive dell’atto deporrebbero univocamente nel senso della onnicomprensività della rinuncia ad ulteriori pretese da parte dei proprietari, con conseguente inclusione, nelle previsioni dell’accordo, dell’indennità di occupazione.

2.1 – Con il secondo mezzo si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre in relazione alla portata del suddetto atto di concordamento.

2.2 – La terza censura attiene alla violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per essersi accolta la domanda relativa agli interessi compensativi sull’indennità di occupazione proposta per la prima volta in sede di appello.

2-3 – Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 48, 55 e 72 si afferma che erroneamente sarebbe stata disposta la condanna al pagamento diretto delle somme in favore degli intimati, in luogo del loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2.4 – L’ultima censura attiene, sotto il profilo motivazionale, alla statuizione relativa alla condanna al pagamento diretto dell’indennità.

2.5 – Con il ricorso incidentale i proprietari si dolgono della determinazione dell’indennità di occupazione, in quanto effettuata dalla Corte di appello, in violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, sulla base dell’indennità di espropriazione offerta e non di quella definitiva, così come concordata, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla L. n. 865 del 1971, artt. 12 e 17.

3 – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlati, sono infondati.

3.1 – Quanto ai profili di natura ermeneutica, vale bene richiamare il principio, già affermato da questa Corte in relazione ad analoghe fattispecie, secondo cui l’atto definitivo cosiddetto di “concordamento bonario”, con il quale l’espropriato accetta l’offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria “che abbia attinenza all’occupazione” oltre che all’espropriazione dell’immobile, non si estende all’indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell’ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3512; Cass., 21 agosto 2013, n. 19324).

4 – La terza censura è del pari infondata. Valga, in proposito, il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza alla determinazione dell’indennità da occupazione legittima appartiene alla corte d’appello in unico grado, onde la domanda degli interessi legali, non richiesti in primo grado al tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e liquidato l’indennità per l’occupazione legittima, non costituisce domanda nuova, essendo quello davanti alla corte di appello un giudizio di primo grado e non di impugnazione (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28456; Cass., 11 dicembre 2009, n. 25966; Cass., 25 giugno 2007, n. 14687).

5 – Ragioni di ordine logico giuridico impongono l’esame preliminare del ricorso incidentale: la questione del pagamento diretto delle somme in luogo del deposito è subordinata, infatti, all’accertamento dell’entità dell’importo dovuto a titolo di indennità.

6 – Il ricorso proposto in via incidentale è fondato nei limiti appresso indicati.

Come, infatti hanno ripetutamente osservato le Sezioni Unite della Corte, anche per l’indennità di occupazione temporanea dovuta ex L. n. 219 del 1981 vale la regola che la stessa deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata: pur nella ipotesi in cui la determinazione (ovvero la ridetermi-nazione) dell’indennità di esproprio sia soggetta ai criteri riduttivi e non parametrata al valore venale pieno dell’immobile; per cui a nulla rilevava l’accordo raggiunto tra le parti in merito all’importo di quella di espropriazione, nonchè alle maggiorazioni premiali conseguenti alla definizione transattiva della stessa ed aventi la finalità di cui si è detto, essendo decisiva esclusivamente la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione che nelle procedure disciplinate dalla L. n. 219 del 1981, art. 80 deve essere calcolata “ai sensi della L. 15 gennaio 1885, n. 2892, artt. 12 e 13”; con conseguente computo di quella di occupazione in misura pari ad una percentuale dell’indennità suddetta (Cass., sez. un., n. 388/2000; Cass., n. 109/1999).

6.1 – Non potendosi prescindere dall’autonomia dell’indennità di occupazione, ribadita anche di recente (Cass., 23 gennaio 2013, n. 1537; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3512), deve tuttavia rilevarsi che – ai fini della determinazione della giusta indennità (non essendo per altro il giudice vincolato dagli importi richiesti dalla parte, che hanno valore meramente indicativo) – deve tenersi conto del quadro normativo conseguente alla nota decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost. del criterio di stima fondato sul c.d. valore agricolo medio.

6.2 – Con il motivo di impugnazione sopra indicato i ricorrenti hanno impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendone in discussione l’ammontare ancora dovuto, e dalla parte ritenuto incongruo; e perchè l’impugnazione del credito indennitario, comunque proposta, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla corte territoriale, ancorchè “per relationem”, la determinazione dell’indennità di occupazione dovrà essere effettuata sulla base dei criteri ora in vigore.

Venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve infatti ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale: anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU.

6.3 – L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già indicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, in parte qua, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc): sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

7 – Fondati sono infine anche gli ultimi due motivi con cui il Consorzio, deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 48 e 55, si duole di essere stato condannato al pagamento diretto dell’indennità di occupazione, invece da depositare, come previsto da questa normativa, presso la Cassa Depositi e Prestiti: avendo la sentenza impugnata disatteso i principi al riguardo enunciati da questa Corte secondo cui: a) anche l’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell’espropriante al pagamento diretto in favore dell’espropriato (Cass., n. 6709/2000; Cass., n. 11360/1998); b) eguale disciplina vige per le occupazioni temporanee disposte ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6 atteso l’ineguivoco richiamo del R.D. n. 2892 del 1895, art. 12 (cui il menzionato art. 80 fa riferimento) alla L. n. 2359 del 1865, art. 72, comma 3 (cfr. la citata Cass. n. 1537 del 2013).

7 – La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie l’incidentale nonchè il quarto e il quinto del principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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