Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19687 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.S. e V.B.M., elett.te dom.ti in Roma, al

Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell’avv. BRASCHI Francesco,

dai quali sono rapp.ti e difesi, unitamente – per la sola V. –

all’avv. Sebastiano Stufano, giusta procura in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 18/45/07 depositata il 27/2/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. D’Ascia per i ricorrenti principali e gli avv.ti Braschi

e Stufano per i contro ricorrenti incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica condotta nei confronti della Anthesis s.r.l. per più anni d’imposta, tra cui l’anno 1996, veniva imputato alla società un maggior reddito imponibile alla cui determinazione avevano concorso costi non riconosciuti perchè riferiti ad operazioni ritenute inesistenti. Con l’avviso n. (OMISSIS) e con cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), a carico dei coniugi B. – V., in conseguenza della partecipazione societaria – al 25% ciascuno, veniva quindi accertato ed iscritto a ruolo un maggior reddito imponibile ad Ilor ed Irpef, per l’anno 1996. La CTP di Varese, con sentenza n. 288/2/2003 accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti; la CTR della Lombardia, cui l’Ufficio aveva proposto appello, dopo aver rilevato che l’avviso di accertamento risultava suffragato da due ordini di prove distinti e concordanti (sovrafatturazione degli acquisti, plusvalenze conseguite attraverso la cessione di quote presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio), riteneva di confermare l’avviso nella sola quota parte del maggior reddito della società che residua dopo la detrazione delle imposte su di essa gravanti; ciò in base alla considerazione che “nell’applicare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio è necessario tener conto delle imposte gravanti sulla società”.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato su unico motivo.

Resistono con controricorso i coniugi B. e V. che hanno proposto ricorso incidentale fondato su sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale.

Nel merito, con unico motivo, (con cui deduce: errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente principale assume che la CTR, nel confermare l’avviso nella sola quota parte del maggior reddito della società che residua dopo la detrazione delle imposte su di essa gravanti, avrebbe erroneamente applicato il principio del divieto della doppia imposizione di cui all’art. 67 cit..

La censura è fondata. L’operatività del divieto della doppia imposizione, stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, postula la reiterata ed effettiva applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; siffatta condizione non sussiste in caso di una duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza con la tassazione del reddito sia delle persone giuridiche e sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una società commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (conf. Cass. 12/6/2002 n. 8351); ed ancorpiù nel caso in esame laddove si verte in materia di utili extrabilancio corrisposti ai soci da una società di capitali, le cui imposte non sono state pagate dalla società medesima.

Con primo motivo di ricorso incidentale (con cui deducono “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″) i B. – V. assumono che dalla sentenza non si evincerebbe come i giudici di seconde cure abbiano potuto ritenere fondata la presunzione di distribuzione degli utili da parte di Anthesis s.p.a. nella misura complessiva di L. 3.651.884.000 sulla base di somme corrisposte agli appellati da parte di Maguro s.p.a. ed ammontante complessivamente a L. 110.302.000. ..Limitandosi ad asserire un collegamento funzionale tra le sovrafatturazioni dei beni acquistati e le plusvalenze da compravendita di quote sociali i giudici di seconde cure – avrebbero omesso – di vagliare l’impianto probatorio offerto dall’Ufficio…”.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere infatti adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Con secondo motivo (con cui deducono “violazione ed errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti incidentali assumono che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di vagliare l’impianto probatorio offerto dall’Ufficio al fine di verificare se vi fosse o meno corrispondenza tra il reddito accertato in capo all’Anthesis s.p.a. e le plusvalenze da compravendita di quote sociali conseguite da parte dei coniugi B. e V.; mancherebbe qualsiasi elemento che consenta di stabilire come i giudici di seconde cure abbiano potuto concludere che gli importi incassati dai coniugi B. e V. con la vendita delle quote sociali alla Maguro s.p.a. coincidessero con gli esborsi effettuati dalla Anthesis s.p.a.; la CTR avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e di indicare le fonti probatorie prodotte dall’Ufficio. Formula il quesito di diritto “Dica Codesta Corte se sia incorso in violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice di secondo grado che dichiara come effettivamente avvenuta una presunta distribuzione occulta di utili da parte di una società di capitali ritenendo nel caso di specie accertato che ponendo in essere le compravendite di quote sociali, i beneficiari finali delle spese non inerenti sono stati i quattro amministratori dell’Anthesis s.p.a.

ed ometta sia di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento sia di indicare le fonti probatorie prodotte dall’Ufficio ai sensi dell’art. 2697 c.c., che dimostrano la esatta corrispondenza tra l’ammontare degli utili presuntivamente accertati nei confronti della società e dalla stessa occultamente distribuiti e l’ammontare delle plusvalenze che, secondo il giudice costituiscono lo strumento utilizzato per porre in essere la distribuzione occulta di utili”.

La censura è inammissibile. In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazione di legge e di vizio di motivazione, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che la censura di violazione di legge debba concludersi con la formulazione del relativo quesito di diritto e la censura in ordine alla motivazione, di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Tali principi non risultano osservati dai ricorrenti incidentali nella formulazione del quesito come sopra enunciato laddove le censure in ordine alla assunta violazione dell’art. 115 c.p.c., risultano commiste con le censure in ordine alla motivazione. Va altresì rilevato inoltre, relativamente alla assunta violazione di legge, che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, – tale è la deduzione in esame – è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito.

Con terzo motivo (con cui deducono “difetto di interpello del contribuente, violazione ed errata interpretazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, della L. n. 413 del 1991, art. 21, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) i ricorrenti incidentali assumono che CTR avrebbe erroneamente escluso che la mancata risposta dell’Amministrazione all’interpello di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 21, formulato dalla Maguro, potesse essere considerata silenzio assenso. Formulano il quesito di diritto: “dica codesta Ecc.ma Corte se ritenendo che la mancata risposta dell’Amministrazione non può essere considerata silenzio assenso secondo quanto esposto a pag. 7, ultimo capoverso dell’impugnata sentenza, trovi applicazione la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, circa la buonafede ed il legittimo affidamento del contribuente. Dica pertanto se sia stato legittimo ritenere approvato per silenzio assenso l’interpello del contribuente e se con tale convincimento sia maturato il legittimo affidamento del contribuente alla specifica situazione giuridica”.

La censura è inammissibile sia in quanto priva di autosufficienza, non risultando riportato il contenuto dell’atto di interpello, sia per la genericità del quesito di diritto, privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con quarto motivo (con cui deducono: “Fatture per operazioni inesistenti. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, in relazione al principio di applicazione analogica delle norme e all’art. 360 c.p.c., n. 3). I ricorrenti incidentali assumono che a CTR farebbe riferimento a fatture “come se fossero state emesse per operazioni inesistenti senza tener conto di quanto stabilito dal tribunale penale di Verona e dalla Corte con pronunce passate in giudicato”.

La censura è inammissibile in quanto non risultano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina.

Con quinto motivo (con cui deducono “Accesso della G.d.F. nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione – Illegittima acquisizione di documenti, violazione e errata applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) i ricorrenti incidentali assumono che l’impugnata sentenza si fonderebbe su una errata sequenzialità dei tempi intercorrenti tra la perquisizione domiciliare e l’inizio della verifica fiscale considerando ragionevole ritenere che in quel momento (esecuzione della perquisizione) alcune violazioni…erano già state individuate”. La sentenza sarebbe altresì nulla “avendo confermato l’utilizzo in sede di verifica fiscale di documenti illegittimamente acquisiti” Formulano il quesito di diritto: “dica codesta Corte se sia conforme all’art. 360 c.p.c., n. 3, e alla precisazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, il contenuto della motivazione della sentenza d’appello che respinge l’eccezione di nullità dell’accertamento in quanto ritiene legittima l’autorizzazione concessa dal Pubblico Ministero ad accedere all’abitazione dei contribuenti sulla base di una violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 2, e cioè che “era già iniziata la verifica fiscale” e che “alcune violazione …erano già state individuate” legittimando così l’autorizzazione all’accesso da parte della Guardia di Finanza nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione dei ricorrenti in assenza dei necessari e persistenti gravi indizi di violazioni. Dica infine se la sentenza stessa sia nulla in quanto emessa in violazione della norma processuale recata dall’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, avendo confermato l’utilizzo in sede di verifica fiscale di documenti illegittimamente acquisiti.

Inammissibile è la censura di violazione di legge non risultando indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

Inammissibile è la censura relativa alla assunta nullità della sentenza per inidoneità del quesito di diritto, privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Inammissibile è la censura formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto priva della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura è altresì priva di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, nonchè di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Con sesto motivo (con cui deducono Sentenza intervenuta in diverso giudizio relativo all’accertamento dei redditi della società.

Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.”) i ricorrenti incidentali assumono che la CTR non avrebbe tenuto conto della pronuncia della CTR di Varese con la quale l’Anthesis aveva ottenuto il totale annullamento della pretesa del fisco. La sentenza non avrebbe trattato tale questione documentata ed esposta in sede di discussione.

Infondata è la prima censura in quanto nel giudizio relativo all’accertamento del reddito di partecipazione, può riconoscersi efficacia al solo “giudicato” di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società e non ad una pronuncia suscettibile di impugnazione e, nel caso in esame, i ricorrenti neanche assumono il passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Venezia che avrebbe annullato gli avvisi di accertamento emessi a carico della società.

Inammissibile è infine la censura di omessa pronuncia per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione delle deduzioni svolte a riguardo in sede di merito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA