Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19687 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19687 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8715-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA
ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato STEFANO LEDDA;
– ricorrente contro
NIANIERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
GUIDO ALFANI n.29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO
PANETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
FAUGNO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 804/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO

L’Aquila confermava la decisione del primo giudice di revoca del
decreto ingiuntivo ottenuto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di
Antonella Manieri per la complessiva somma di euro 50.732,87, oltre
accessori, a titolo di restituzione delle somme indebitamente
percepite in virtù di una sentenza di primo grado – che aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
intercorso tra esse parti, con il riconoscimento di ogni conseguenza
risarcitoria – successivamente riformata in appello;
che, in particolare, il Tribunale di L’Aquila aveva limitato il diritto
alla restituzione unicamente delle somme percepite “al netto”, pari
ad euro 34.680,82, e non anche di quelle relative alle ritenute fiscali
versate dalla società;
che, ad avviso della Corte territoriale, la richiesta di restituzione
non poteva che essere limitata alle somme effettivamente percepite
dal lavoratore, salvi i rapporti con il Fisco del datore di lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la

Manieri;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione di legge in relazione all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973 n.602 nonché degli artt. 12 e 14 Preleggi, 2033 cod. civ. e 23 e
64 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ( in relazione all’art. 360, primo
Ric. 2017 n. 08715 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

che, con sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte di Appello di

comma, n.3, cod. proc. civ.)

non potendo il datore di lavoro

chiedere il rimborso delle somme versate all’Erario se non nelle
ipotesi tassative previste dall’art. 38 (errore materiale, duplicazione
o inesistenza totale o parziale del’obbligo di versamento) tra cui non
rientrava la fattispecie in esame; con il secondo motivo viene
dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.p.r. n.

917, 111 Cost., 23 d.p.r. n. 600/1973, 53 Cost. e 21 d.Lgs. 31
dicembre 1992 n. 546 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,
cod. proc., civ.) evidenziando che la società era solo sostituto
d’imposta ragion per cui le era preclusa la domanda di rimborso
essendo il lavoratore unico legittimato a proporla e che il recupero,
da parte dell’ente erogatore, avrebbe dovuto essere effettuato al
lordo delle imposte come da Risoluzioni nn. 110/2005, 101/2007 e
71/2008 dell’Agenzia delle Entrate; con il terzo motivo denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.p.r. n. 602/1973 , 10
della L. 27 luglio 2000 n. 212 e 21 della d.Lgs. n. 546/1992 ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) non
potendo trovare applicazione lo Statuto del contribuente e neppure
l’art. 21 del d.Lgs. n. 546/1992 cit.;
che i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto
logicamente connessi, sono infondati alla luce degli orientamenti di
questa Corte cui si ritiene di dare continuità secondo cui: a) in tema
di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 DPR n.
602/1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione
finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare
l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha
effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente
delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) (Cass. 29
luglio 2015 n. 16105 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti);
b) il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo
delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella
sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. 29 gennaio 2018 n.
2135; Cass. 2.2.2012 n. 1464; in tali termini anche Consiglio di
Ric. 2017 n. 08715 sez. ML – ud. 07-06-2018
-3-

602/1973, 10, primo comma, lett. D bis d.P.R. 22 dicembre 1986 n.

Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico
impiego); invero, nel caso in esame, è pacifico che le ritenute fiscali
non siano state versate direttamente alla Manieri per cui la società, a
prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto
ripeterli nei confronti della lavoratrice perché appunto da questa non
percepiti;

rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo in favore dell’avv. Massimo Faugno per dichiarato anticipo
fattone;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15% con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018
Il Presidente

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va

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