Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19687 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16938/2009 proposto da:

TACCALITI SNC DI CINGOLANI VALENTINA & C. (già TACCALITI SNC

DI

CINGOLANI MARCO & C.) in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO POMPONAZZI 3,

presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEONARDI Riccardo, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

LUCANA PERFORAZIONI SRL, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE

DELLO STATO SPA);

– intimate –

avverso la sentenza n. 194/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

5.3.09, depositata il 14/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il 5.3.2009 e depositata il 14.3.2009 in materia di risarcimento danni.

Il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 366 – bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, trattandosi di sentenza depositata il 14.3.2009.

Contiene due motivi: il primo di violazione di norme di diritto (artt. 170, 285, 325, 326 c.p.c. e art. 2700 c.c.); il secondo di vizio di motivazione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato perchè infondato.

Alla questione posta con i due motivi, e relativa alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione in caso di notificazione di sentenza per conto di soggetto (Ministero della Difesa) diverso dalle parti del giudizio (Taccaliti snc, ANAS spa, Rete Ferroviaria Italiana spa)la Corte di Legittimità ritiene di rispondere come segue.

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (v. anche Cass. 4.6.2008 n. 14774), senza che rilevi, quale vizio di notificazione della sentenza, l’erroneità della indicazione, contenuta nella relata, della parte nell’interesse della quale il difensore richiede la notificazione,integrante, viceversa un semplice errore materiale.

Nella specie, pertanto, l’indicazione contenuta nella relata di notificazione della sentenza all’attuale ricorrente ed appellante, effettuata ad istanza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona nell’interesse del Ministero della Difesa, anzichè nell’interesse dell’Anas, costituisce semplice errore materiale, trattandosi di errore facilmente riconoscibile, che non integra vizio della sentenza, nè preclude al destinatario della notificazione di individuare – nonostante l’erroneità della indicazione della parte nell’interesse della quale tale notificazione è effettuata – dal contesto e dal contenuto dell’atto (la sentenza nella specie), quali siano le parti del giudizio cui la sentenza si riferisce; con la conseguenza che, in questo caso, nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi essere stata posta in essere.

Peraltro, la circostanza che l’istanza o richiesta di notificazione sia apposta in calce alla copia della sentenza da notificare ed il ricorso all’attività dell’intermediario (ufficiale giudiziario), il quale da atto di notificare la sentenza che precede appunto la relata, sono elementi che depongono per l’idoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di portare a conoscenza del destinatario la volontà di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza in oggetto.

Corretta, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la corte di merito”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non hanno apportato elementi per concludere in modo difforme dalla relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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