Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19687 del 07/80/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017), n. 19687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16679/2016 proposto da:
C.V., B.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato
CAROLINA VALENSISE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO LO
RE;
– ricorrente –
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Responsabile
dell’Ufficio Legale dell’area territoriale Sicilia, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 16, presso lo studio
dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa dagli
avvocati ALBERTO GIACONIA e ANTONINO GITTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1880/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – che ne aveva dichiarato inammissibile l’appello poichè inteso a promuovere la rimessione della causa in primo grado fuori dalle ipotesi degli artt. 353 e 354 c.p.c. – sul rilievo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che nella specie gli appellanti non si erano solo limitati a formulare la rilevata richiesta ostativa, ma avevano altresì dedotto, tempestivamente e ritualmente, specifiche censure di merito avverso l’impugnata decisione, onde quand’anche avesse voluto rilevare la dichiarata inammissibilità, il giudice adito avrebbe dovuto procedere al loro esame.
2. Resiste al ricorso l’intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. il giudice d’appello si è nella specie esattamente pronunciato in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., di modo che, avendo instato parte ricorrente per la riforma della sentenza di primo grado nei rilevati termini ostativi della rimessione al giudice di primo grado – e cioè al fine dell’espletamento di incombenti istruttori (ctu contabile denegata nella specie per mancata produzione della documentazione da esaminare) – il decidente ha dato previamente atto che la richiesta in questione “in alcun modo trova giustificazione nelle disposizioni normative sopra richiamate, posto che la sentenza impugnata è una tipica declaratoria di merito fondata su una valutazione degli oneri probatori gravanti sulle parti”; e quindi, in replica all’argomento odierno, ha affermato, appunto in conformità alla domanda della parte, che la richiesta “è evidentemente formulata come richiesta di rimessione dell’intera causa al primo giudice” e come tale essa va intesa, pena la violazione del ricordato principio dell’art. 112 c.p.c..
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017