Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19687 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/10/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 03/10/2016), n.19687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.G., Elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi,

n. 187, nello studio dell’avv. Giovanni Magnano di San Lio;

rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Martinez, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUJNE DI PATERNO’, Elettivamente domiciliato in Roma, via della

Conciliazione, n. 44, nello studio dell’avv. Maria Antonietta

Perilli; rappresentato e difeso dall’avv. Achille Palermo, giusta

procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI PATERNO’ come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

R.G.;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 565,

depositata in data 24 aprile 2009;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 febbraio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per il Comune di Paternò l’avv. A. Palermo;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso per i1 rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2004 il signor R.G. chiedeva, nei confronti del Comune di Paternò, la determinazione dell’indennità di espropriazione di un terreno di sua proprietà sito in detto Comune, località (OMISSIS), deducendo che l’area soggetta al provvedimento ablativo, dell’estensione di 705 mq, da ritenersi edificabile in quanto inserita nel Piano di recupero edilizio adottato con Delib. 26 gennaio 1990, n. 8 aveva un valore unitario superiore rispetto a quello indicato nella stima provvisoria, pari ad Euro 56,81.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della domanda, disattendendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo esperita, ha rigettato la richiesta (nel senso che ha ritenuto congrua la stima provvisoria), in quanto, non dovendosi tener conto del vincolo di natura espropriativa apposto sul terreno per la realizzazione di una strada, doveva considerarsi la precedente destinazione agricola del terreno, che certamente gli conferiva un valore inferiore rispetto a quello relativo alla stima effettuata in sede amministrativa, erroneamente fondata sulla natura edificabile dell’area.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione il R. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste il Comune di Paternò, che interpone ricorso Incidentale condizionato, con unico motivo, resistito da controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe male interpretato le risultanze processuali, con specifico riferimento all’adozione da parte del Comune di Paternò, in data 26 gennaio 1990, di Un Piano di Recupero, nell’ambito del quale erano previsti, sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione”, degli indici di edificabilità.

2.1 – Con il secondo mezzo, per il quale risulta formulato idoneo quesito di diritto, si afferma che la decisione impugnata avrebbe violato la L.R. Siciliana n. 37 del 1985, art. 14 e la L.R. Siciliana n. 17 del 1994, art. 10 alla stregua dei quali il Piano di recupero produce effetti conformativi, con la conseguenza che i terreni liberi da costruzioni in esso compresi, secondo la previsione di un indice di edificazione generalizzato, debbono considerarsi edificabili.

2.2 – La terza censura attiene alla liquidazione dell’indennità secondo i criteri dettati per i terreni aventi natura agricola, in violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

3 Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del primo motivo, inerente ai dedotti vizi motivazionali, in quanto non risulta formulato il c.d. “momento di sintesi”, omologo del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, per come costantemente interpretato da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008), e nella specie assolutamente carente.

4 – Il secondo mezzo è in parte inammissibile, ed in parte infondato in relazione a tutti i profili dedotti.

4.1 – Come emerge dalla stessa ricostruzione contenuta tanto nel ricorso, quanto nel controricorso, il vincolo per la realizzazione delle rete viaria che aveva interessato la proprietà del R., al quale la corte distrettuale ha attribuito natura espropriativa, venne imposto con la medesima Delib. consiliare (n. 8 del 26 gennaio 1990) con la quale venne adottato il Piano Particolareggiato di Recupero Edilizio.

La tesi sostenuta dal ricorrente è imperniata su un’asserita edificabilità di tutte le aree “ancora libere” comprese nel piano di recupero: attesa la natura espropriativa del vincolo stradale, il terreno ablato avrebbe acquisito per tale ragione natura edificatoria.

4.2 – Per il vero non si comprende come la destinazione impressa alla porzione di terreno in questione, intesa a realizzare una strada, possa far ricadere la stessa, con natura edificatoria, nel piano di recupero: ove così interpretata, la delibera assumerebbe significativi aspetti di contraddittorietà, stabilendo la natura edificabile di un’area destinata a strada.

Deve allora ritenersi che l’evidenziata contestualità non esclude l’autonomia, sul piano logico giuridico, delle due varianti al piano regolatore, la prima intesa ad approvare il piano di recupero, l’altra ad imporre il vincolo stradale.

Non è dubitabile, infatti, che il piano di recupero, così come disciplinato, in generale, dalla L. n. 457 del 1978 e, con riferimento al caso in esame, dalla L.R. Siciliana n. 37 del 1985, si pone – come sostenuto nello stesso ricorso – come variante allo strumento urbanistico generale (cfr., in particolare, la citata L. n. 37 del 1985, art. 14, comma 4).

4.3 – Il piano di recupero, per altro verso, viene assimilato alla categoria dei cc.dd. piani particolareggiati, assumendo, in ogni caso, specifiche connotazioni che derivano dalla sua precipua finalità, che è quella di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio (Cons. St., 14 ottobre 2005, n. 5724). Sotto tale profilo la giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che la normativa sui piani particolareggiati è applicabile ai piani di recupero solo per quanto non espressamente disciplinato dalla L. n. 457 del 1978: in particolare si è affermato che, salva l’ipotesi di cui all’art. 28, nella specie non rilevante, gli interventi ablatori non rientrano fra le finalità dei piani di recupero (Cons. St., Cons. St., 25 settembre 1992, n. 789).

Appare pertanto evidente come il rapporto fra il piano regolatore generale e quello di recupero sia connotato dalla primazia del primo, come, del resto, già affermato da questa Corte (Cass., 10 luglio 2003, n. 38586; Cass., 27 agosto 2003, n. 12583; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13639) e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., 17 giugno 2003, n. 1910; Cons. St., 17 giugno 2003, n. 3415): alla luce di quanto sopra evidenziato è agevole constatare come la variante stradale in esame, che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, imporrebbe un vincolo di natura espropriativa, si ponga in diretto rapporto con lo strumento urbanistico generale.

4.4 – Sotto quest’ultimo profilo vale bene osservare, per completezza di esposizione, che, in assenza di specifiche deduzioni circa l’assimilazione del vincolo stradale ad un vincolo imposto a titolo particolare, tramite l’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo avente carattere espropriativo (Cass., 24 novembre 2005, n. 24837), deve ribadirsi il principio secondo cui l’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree (Cass., 25 settembre 2007, n. 19924).

In ogni caso, anche a voler ritenere il vincolo stradale in esame di natura espropriativa, l’inedificabilità del terreno in esame va ribadita in relazione alla precedente destinazione agricola impressa dal piano regolatore, non incisa, per le ragioni sopra esposte, dall’adozione del piano di recupero.

4.5 – Deve conclusivamente osservarsi che, per le evidenziate finalità specifiche dei piani di recupero, non è possibile sostenere una loro assimilazione al piano per l’edilizia economica e popolare, per il quale, com’è noto, questa Corte ha dettato il principio secondo cui la relativa approvazione conferisce il requisito dell’edificabilità a tutte le aree in esso inserite, essendo irrilevante la destinazione di talune di esse alla costruzione di strade o a parchi e/o giardini, trattandosi di previsioni specifiche che non assumono carattere conformativo del territorio, ma integrano vincoli preordinati all’esproprio poichè non possono comportare – in quanto limitati all’interno di una zona urbanistica omogenea (a diversa destinazione generale) ed incidenti su beni determinati (sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica);

– un mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono oggetto (Cass., 12 maggio 2014, n. 10280; Cass. 3 giugno 2004, n. 10555).

5 – Il terzo motivo è inammissibile.

La corte distrettuale ha rigettato l’opposizione del R. rilevando la natura agricola del suolo ablato: ha tuttavia precisato che l’indennità già offerta, sostanzialmente confermata, e calcolata sulla base di un valore unitario di Euro 56,81 al mq, era stata determinata “sul presupposto della natura edificatoria dell’area occupata”.

Deve quindi ritenersi che la Corte di appello, nel rigettare la domanda, abbia inteso confermare, in quanto ritenuta definitiva, la stima contestata dal R.. Tale statuizione, in realtà, non risulta impugnata: il ricorso del R., rivendicando il maggior valore dell’area in quanto edificabile, non contiene alcun accenno all’errore, in effetti a lui favorevole, contenuto nella decisione impugnata, che ha sostanzialmente qualificato come opposizione alla stima la sua domanda, giudicando congrua una indennità determinata in sede amministrativa sulla base del valore (la cui determinazione non è neppure contestata in questa sede) dell’area ritenuta edificabile.

In altri termini, il motivo in esame, da un lato, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, dall’altro si appalesa contrario all’interesse dello stesso ricorrente, che ha già sostanzialmente ottenuto, senza che sul punto sia stato proposta impugnazione incidentale da parte del Comune (il cui ricorso condizionato, riguardante la tempestività della domanda originaria del R., rimane assorbito), un’indennità determinata sulla base della rivendicata (a torto) natura edificatoria dell’area.

6 – Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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