Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19686 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19686 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 16117-2012 proposto da:
MELE AMILCARE, ROMANZI SEBASTIANO, RUSSO MARIA
RITA, LAMBERTI FRANCESCO, VALENTE FRANCESCO,
PAOLELLA ELIO, DI GIUDA GIUSEPPE, LAMBERTI
CARMELA, D’ANIELLO VINCENZO, DI CERBO ENRICO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo
studio dell’avvocato PEPE FULVIO, rappresentati e difesi dagli
avvocati EMILIA SENATORE, DE SANTIS COSIMO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 28/08/2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE
96047640584, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
PAOLELLA ELIO, DI GIUDA GIUSEPPE, ROMANZI
SEBASTIANO, VALENTE FRANCESCO, LAMBERTI
FRANCESCO, RUSSO MARIA RITA, D’ANIELLO VINCENZO,
LAMBERTI CARMELA, DI CERBO ENRICO, MELE
AMILCARE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA
4, presso lo studio dell’avvocato PEPE FULVIO, rappresentati e difesi
dagli avvocati EMILIA SENATORE, DE SANTIS COSIMO giusta
procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2243/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 5/04/2011, depositata il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Ernia Senatore, difensore dei ricorrenti, che si
riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Ettore Figliolia (Avvocatura dello Stato), difensore
dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per raccoglimento del ricorso principale e per il
rigetto dell’incidentale.
Ric. 2012 n. 16117 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis-,

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2243, depositata il 23.5.11, la corte di appello di
Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di
integrale accoglimento, limitandolo ad alcuni di loro, della domanda
proposta da diversi medici nei confronti dei Ministeri della Salute,

Finanze, per il pagamento della giusta remunerazione — o per il
risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella
— per il periodo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione
di medicina in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 257/91,
per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel che qui
interessa, la gravata sentenza ha ritenuto maturata la prescrizione, di
durata decennale da responsabilità contrattuale, siccome decorrente
dalla data di entrata in vigore delle normative di — sia pure imperfetto —
recepimento del 1991.
Avverso tale sentenza gli originari attori restati soccombenti — e di cui
in intestazione — propongono oggi ricorso per cassazione, affidandosi
tutti ad un motivo e dispiegando uno di loro (Amilcare Mele) ulteriore
motivo di vizio motivazionale di erronea applicazione anche del
termine prescrizionale benché erroneo, nonché instando Maria Rita
Russo e Carmela Lamberti per la correzione dell’indicazione delle
rispettive generalità in sentenza (ove vi appaiono indicate come Maria
Rita Di Russo e Carmela Palmieri). Gli intimati Ministeri, dal canto
loro, contestano il gravame e dispiegano ricorso incidentale, articolato
su di un unitario motivo di difetto di legittimazione passiva.
A tale gravame resistono, con ulteriore controricorso, i ricorrenti
principali; e la difesa erariale produce memoria, invocando — sul
termine prescrizionale — la diversa giurisprudenza di Cass. 9071/13.
Ric. 2012 n. 16117 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica e dell’Economia e

Motivi della decisione
2. Premesso che i Ministeri intimati non hanno impugnato la
pronuncia di accoglimento delle domande dispiegate dagli appellanti
diversi dai ricorrenti (questi ultimi esaurendosi nei soli che si erano
visti rigettare le rispettive domande, per intervenuta prescrizione), va

argomentazioni – alle quali, per brevità e per la loro esaustività, ritiene
il Collegio di operare un integrale rinvio – da questa Corte a partire
dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011,
alle cui ampie ed articolate argomentazioni conviene fare richiamo.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte si è poi andata
definitivamente consolidando nei medesimi sensi (basti menzionare,
tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498,
21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296,
23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568,
23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729,
23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999,
24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094,
24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822,
25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917,
3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640,
5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073,
21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034,
22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875,
22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331,
1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579,
8580, 11941, 14062, 16104).
L’isolata contraria opinione di Cass. 9071/13 – prontamente invocata
dalla difesa erariale – non può quindi rilevare (in tal senso, v. già Cass.
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ricordato che la questione è stata affrontata con dovizia di

26 giugno 2013, n. 16104), bastando qui un integrale richiamo ai
principi in tale ben più pregnante orientamento elaborati, cui è
possibile e doveroso assicurare continuità anche in questa sede.
3. Ciò posto, va esaminato dapprima il ricorso principale.
3.1. Orbene, in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 2,

nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il dIgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11.
3.2. In riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può avere
la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la
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va ribadito che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione

direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,
non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1.1.12 (in modo
specifico in tale ultimo senso, v.: Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass.

3.3. Pertanto, erra la corte territoriale ad ancorare

l’ exordium

praescriptionis a data anteriore al 27.10.99 e tanto basta, così assorbito il
secondo motivo (siccome relativo al computo del termine), per cassare
la gravata sentenza in ordine alla posizione processuale degli odierni
ricorrenti.
4. Infatti, il ricorso incidentale, limitato — per scelta discrezionale delle
Amministrazioni — al solo profilo del difetto di legittimazione passiva
in ordine alle sole domande già rigettate dalla corte territoriale, non
può condurre alla cassazione della sentenza, sebbene articolato su di
una corretta tesi giuridica: e tanto in applicazione dei principi già
enunciati da Cass., ord. 17 giugno 2013, n. 15195, ovvero da Cass. 18
giugno 2013, n. 15197 (ove ulteriori riferimenti), nonché di quelli
elaborati da Cass. 26 giugno 2013, n. 16104.
Per brevità richiamati i motivi ivi elaborati, può infatti concludersi che:
4.1. ribadito il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012,
n. 8516, per il quale l’operatività dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958,
n. 260, è limitata al profilo della rirnessione in termini, deve ritenersi
che, quanto meno nel caso in caso di contumacia in primo grado

o in quello in cui l’eccezione di erroneità di identificazione della
controparte pubblica manchi anche solo della contemporanea
indicazione di quella corretta, le esigenze di tutela del diritto del
privato impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e,
impedendo così la rimessione in termini della controparte,
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8 febbraio 2012, n. 1850; Cass. 26 giugno 2013, n. 16104).

comportano la definitiva sanatoria del vizio originario di
identificazione del convenuto: con la conseguenza che gli effetti
della pronuncia si produrranno nei confronti non del reale o corretto
destinatario, ma soltanto del destinatario effettivo della domanda;
4.2. in altri termini, ove la difesa erariale si sia costituita per

trovi in presenza di distinte soggettività, è la difesa erariale che invoca
l’applicazione dell’art. 4 e, quindi, adempie al dovere di segnalare la
soggettività giusta, che dopo avere tenuto tale comportamento, è
legittimata a chiedere una rimessione in termini; se la difesa erariale
non lo faccia e, tanto se si astenga dall’indicare la soggettività giusta,
quanto se la indichi, l’irritualità così verificatasi, non integrando un
vero e proprio problema di legittimazione, diventa irrilevante e la
soggettività evocata erroneamente in giudizio vi deve restare senza
poter pretendere che la relativa questione sia trattata come difetto di
legittimazione; e semmai, se la soggettività nell’articolazione giusta sia
indicata, sarà essa a poter intervenire in giudizio ed a rivendicare la
rimessione in termini di cui parlano le Sezioni Unite;
4.3. poiché non risulta — anche in relazione al contenuto specifico del
ricorso incidentale, nella parte in cui sia conforme alle prescrizioni di
cui all’art. 366 cod. proc. civ. — che la difesa erariale abbia invocato
tempestivamente e ritualmente (vale a dire, con le modalità sopra
riassunte) la norma dell’art. 4 della legge 260 del 1958, la sua eccezione
non può condurre alla cassazione della sentenza, bene questa essendo
stata resa nei confronti dell’Amministrazione che non si è — o che non
dimostra essersi — ritualmente avvalsa della detta facoltà;
4.4. pertanto, sia pure con la corrispondente correzione — sul punto —
della gravata sentenza, il motivo di ricorso va rigettato.

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l’articolazione evocata erroneamente in vece di quella giusta e ci si

5. Preclusa resta ogni altra questione, il giudice del rinvio, ove possa riesaminata la questione della prescrizione alla stregua del principio di
diritto di cui sub 2.1 e verificatane l’applicazione alle singole posizioni
processuali (con esclusione dei corsi di specializzazione iniziati prima
del 10 gennaio 1983 ed a partire dall’anno accademico 1991-1992) –

vincolato, in ordine al quantum debeatur, non già alla precedente
decisione presa per gli altri originari appellati (resa definitiva dalla
scelta dei Ministeri di non impugnare sul punto la relativa sentenza di
secondo grado, confermativa di quella del tribunale), ma alla
giurisprudenza di questa Corte sul punto intervenuta (per tutte: Cass.
11 novembre 2011, n. 23558; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972).
6. Nonostante la cassazione della gravata sentenza, deve pure darsi atto
dell’erroneità dell’indicazione in essa delle generalità di Maria Rita
Russo e Carmela Lamberti, che malamente, sia pure per evidente
errore materiale, vi appaiono indicate come Maria Rita Di Russo e
Carmela Palmieri: ma si affida al giudice del rinvio — che si identifica
nella stessa corte territoriale, in diversa composizione — il compito di
provvedere alla correzione necessaria, oltre che di provvedere sulle
spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità.

P. Q. M.
La corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa
la gravata sentenza in relazione alla sola censura dispiegata dagli odierni
ricorrenti principali e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, addì 3 luglio 2013.

valutare il merito della pretesa degli odierni ricorrenti principali, sarà

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