Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19686 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19686 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15685-2017 proposto da:
DOLDERSON MARGARET DINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TUSCOLANA 946, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO CERBO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
RUSSO;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,
ENIANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, NLANUELA
MASSA;

6 V-

Data pubblicazione: 24/07/2018

- con troricorrente avverso la sentenza n. 7805/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, con sentenza del 14 dicembre 2016, la Corte di appello di
Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di S.Maria C.V.,
rigettava la domanda di Margaret Dina Dolderson, intesa ad ottenere il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, all’esito
dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica la quale aveva
escluso che la Dolderson, seppur invalida al 100%, fosse abbisognevole
di assistenza nel compimento degli atti del vivere quotidiano;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Dolderson
affidato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa ed apparente
motivazione in relazione all’art. 132, n.1-, cod. proc. civ. cd all’art. 1 legge
11 febbraio 1980 n. 18 ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e

5 , cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale con motivazione
apodittica aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio
nuovamente espletata in appello omettendo di dar conto delle
argomentazioni con le quali venivano superate le risultanze della
consulenza tecnica disposta in primo grado;

Ric. 2017 n. 15685
-2-

sez.

ML – ud. 24-05-2018

FERNANDES.

che il motivo è infondato in quanto censura alcuni passaggi della
motivazione dell’impugnata sentenza omettendo di valutarla nel suo
complesso, motivazione che è tutt’altro che inesistente ed apparente,
avendo la Corte territoriale illustrato le ragioni per le quali il consulente
nominato in appello si era discostato dalle conclusioni della consulenza

censure all’elaborato peritale articolate in udienza dalla difesa della
Dolderson;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in curo 200,00 per esborsi, curo 1.500,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Ric. 2017 n. 15685 sez. ML – ud. 24-05-2018
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disposta innanzi al Tribunale, peraltro, preoccupandosi di confutare le

dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, 11 24 maggio 2018

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