Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19686 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15984/2009 proposto da:

L.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCI Massimo, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8562/2008 del TRIBUNALE di MILANO del

25/06/08, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Milano il 25.6.2008 e depositata il 28.6.2008 in materia di opposizione all’esecuzione.

Il giudizio di merito sinteticamente si snoda nelle seguenti proposizioni.

L.A.L. proponeva opposizione a precetto fondandola sull’annullabilità del contratto di compravendita concluso con l’opposto S.G.L. il (OMISSIS) sostenendo che, al momento della conclusione del contratto, sulla cui base era stata emessa ordinanza esecutiva di rilascio ex art. 184 quater c.p.c., si trovava in stato di incapacità di intendere e volere ex art. 428 c.p.c..

Il tribunale rigettava l’opposizione, ed il L. proponeva ricorso per cassazione.

Il ricorso contiene un motivo.

La cassazione è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c. e art. 615 c.p.c.).

Il quesito è esposto alla pag. 13 del ricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e rigettato perchè infondato sulla base del seguente principio di diritto:

Con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, ordinanza di rilascio di immobile), il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 2.4.1997 n. 2870; v. anche Cass. 18.4.2006 n. 8928).

L’opposizione all’esecuzione proposta nel caso in esame si fonda su circostanze di fatto antecedenti alla costituzione del titolo esecutivo, posto che il supposto stato di incapacità dell’opponente è riferito al momento della conclusione del contratto di compravendita dell’immobile, posto a fondamento del titolo esecutivo per il suo rilascio.

Trattasi, pertanto, di circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede – oltretutto per l’intima connessione della questione trattata in quel giudizio (relativo al rilascio dell’immobile venduto dal L. al S.) e la condizione di incapacità ritenuta sussistere al momento della conclusione di quel contratto di vendita – o con autonomo giudizio, ma che non può essere fatto valere in sede esecutiva.

Oltretutto, il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (v. anche Cass. 7.10.2008 n. 24752).

Nè, ai fini che qui interessano, è di rilievo la questione, proposta soltanto in questa sede, come tale inammissibile, relativa agli effetti di un supposto giudicato, che sposta i termini del problema, alla cui soluzione si è pervenuti alla luce delle pregresse, assorbenti considerazioni”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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