Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19686 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15954/2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1485/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, assumendo che la pretesa esercitata con un pregresso decreto ingiuntivo pronunciato a seguito dell’omesso pagamento di assegni bancari fosse fondata sull’azione causale, a) avrebbe violato le regole probatorie in materia di azioni causali, b) avrebbe travisato gli esiti della prova orale, c) avrebbe ascritto rilevanza decisiva alla testimonianza del marito della prenditrice degli assegni e d) avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di nullità del mutuo per usurarietà degli interessi.

2. Resiste al ricorso l’intimata con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso sub a) è manifestamente infondato, poichè è lo stesso impugnante a riconoscere, laddove col quarto motivo si duole dell’omessa pronuncia su di esso, che la pretesa esercitata in via causale dalla controparte ha fondamento nel contratto di mutuo concluso con questa, onde la causa petendi che legittima l’esercizio causale risulta provata per effetto del principio di non contestazione.

2. I restanti motivi di ricorso vanno ritenuti inammissibili.

Quelli sub b) e c), in quanto intesi, attraverso la rappresentazione di pretese criticità del ragionamento deciso o sotto il profilo della valutazione delle prove, a denunciare un vizio motivazionale e a sollecitare una rinnovazione del giudizio di fatto esperito dal giudice gravato; quello sub d), in quanto privo di autosufficienza non riproducendosi la domanda (Cass., Sez. L, 04/07/2014, n. 15367) e risultando comunque essa implicitamente disattesa (Cass., Sez. 1, 8/03/2007, n. 5351).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo della medesima al versamento, previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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