Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19685 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Anthesis s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, al Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell’avv.

BRASCHI Francesco, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.

Mauro Mezzetti, giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonchè

S.R. e M.C., rapp.ti e difesi dagli avv.ti

Francesco Braschi e Mauro Mezzetti;

– resistenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 23/21/06 depositatali 23/3/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. D’Ascia per i ricorrenti e gli avv.ti Braschi e Mezzetti

per i resistenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Anthesis s.p.a., S.R. e M.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Società e dai contribuenti contro le sentenze della CTP di Verona n. 120/1/2004, 118/1/2004, 119/1/2004, 116/1/2004, 1117/1/2004, 126/1/2004, 121/1/2004, 99/1/2005, 111/1/2005 che avevano respinto il ricorso proposto dagli stessi avverso 18 avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, emessi dall’Ufficio di Verona 1 per Irpeg, Ilor, Irpef, Irap ed Iva, relativamente agli anni 1994-2001.

Il ricorso proposto si articola in dieci motivi. Resistono S. R. e M.C. nonchè la Anthesis s.p.a. che ha proposto controricorso. I resistenti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non è stato parte nel giudizio di appello. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, eccezione formulata dalla Anthesis s.p.a., dal S. e dalla M. con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il ricorso per cassazione, il cui termine per la proposizione scadeva il 4/2/2007 – domenica – risulta depositato per la notifica all’Ufficio Unep di Roma il 5/2/2007, come si evince dal timbro apposto sull’atto recante il numero di cronologico e la data (v. SS.UU. 20/6/2007, n. 14294). Nel merito, con il primo motivo (con cui deduce: “nullità per assenza degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia assume la nullità della sentenza per avere omesso di menzionare le singole riprese fiscali in contestazione, così come i motivi dei ricorsi in primo grado e il contenuto delle sentenze appellate.

La censura è infondata. Costituisce costante orientamento di questa Corte quello, secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame laddove la sintesi operata dalla CTR in ordine alla vicenda ed al contenuto dei vari atti di appello non impedisce la individuazione degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (v. Sentenza n. 22845 del 10/11/2010; Sentenza n. 6683 del 19/03/2009).

Con secondo motivo (con cui deduce “in via gradata: insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente deduce che la CTR sembra dare per presupposta pur evidenziando il permanere di una contrapposizione tra le parti al riguardo, .. la corrispondenza tra le operazioni sottoposte a verifica e originanti i recuperi, da un lato e la fattispecie astratta rappresentata nell’istanza di interpello della Maguro s.p.a.”.

La censura è inammissibile sia in quanto priva di autosufficienza – stante il generico rinvio al contenuto dell’istanza di interpello “come ampiamente descritto negli atti di causa – sia in quanto dalla formulazione del motivo e del relativo quesito non si comprende quale sia la specifica circostanza di fatto del cui accertamento – positivo o negativo – si lamenta l’inadeguata motivazione. Il motivo è comunque privo, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Ed invero, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Sulla base di analoghe considerazioni va dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso – con cui l’Agenzia delle Entrate deduce “in via gradata: insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – laddove la ricorrente assume che resta “in particolare oscuro quale rilievo abbia, ai fini di causa, l’eventuale prova specifica del reale prezzo di mercato dei beni acquistati dalla Società a prezzi dichiaratamente e consapevolmente maggiorati rispetto al costo sopportato dai fornitori per procurarseli al di fuori del gruppo (ovvero, sul mercato)”, nonchè lamenta la mancata “disamina ….

degli argomenti utilizzati dal primo giudice e contestati dall’appellante”, senza ulteriori specificazioni a riguardo e senza la chiara indicazione di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. La censura appare più che altro una critica al modulo espositivo della sentenza impugnata e non la denunzia di un accertamento di fatto mal motivato.

Con quarto motivo (con cui deduce “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rif.

par. 4 della sentenza il conto B.C.) l’Agenzia delle Entrate assume che la insufficiente motivazione della decisione con riferimento a due accreditamenti di somme disposti dalla Maguro s.p.a., accreditamenti finalizzati al trasferimento di ricchezza in favore dei soci amministratori con la causale “acconto per l’acquisto futuro di partecipazione all’estero”.

Anche tale censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza – stante il generico rinvio al contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio ed alle “parti valutative del p.v.” – sia in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con quinto motivo (con cui deduce: “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5”) l’Agenzia delle Entrate deduce l’omessa motivazione in ordine alle determinazioni sulle causali delle spese asseritamente costituenti “spese commerciali interamente deducibili”, al funzionamento dei concorsi a premi in esame, all’uso delle autovetture personali dei soci nell’interesse aziendale, a fronte delle “puntuali deduzioni” dell’Ufficio.

La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza – in assenza di una puntuale trascrizione delle deduzioni formulate dall’Ufficio in sede di merito – nonchè perchè carente, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa.

Con sesto motivo (con cui deduce: “insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) l’Agenzia delle Entrate lamenta l’insufficiente motivazione della decisione nella parte in cui i giudici regionali hanno ritenuto non provata la distribuzione degli utili extrabilancio ai coniugi S.R. e M.C.: la motivazione “isola la questione trattandola come se richiedesse un’ulteriore prova a sè stante e in ogni caso ne equivoca il significato”.

Anche tale censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con settimo motivo (con cui deduce: “violazione del principio di non opponibilità all’Amministrazione Finanziaria degli atti abusivi od elusivi della normativa fiscale (Cass. sent. 21221/06), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″) la ricorrente assume la inopponibilità all’Amministrazione delle operazioni poste in essere dalla società con finalità elusive.

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dall’assenza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Con ottavo motivo (con cui deduce:. Nullità per assenza di motivazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”) la ricorrente assume la nullità della decisione in quanto priva di motivazione nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, relativamente alla ripresa di Euro 2.270.226,78 per indebita detrazione IVA. La censura è infondata in quanto l’appello incidentale è stato rigettato sul rilievo della contraddittorietà delle affermazioni dell’Ufficio in ordine alla esistenza delle operazioni finanziarie e commerciali, nonchè in base all’ordinanza del Tribunale di Verona n. 27/2000, e alla sentenza n. 8853/2000 della Corte di Cassazione che avrebbero ritenuto “vere e reali le operazioni condotte da Anthesis”;

rilevando infine che, in caso di accoglimento della pretesa erariale, “l’Anthesis verrebbe a pagare due volte la medesima imposta IVA”.

Con nono motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) la ricorrente assume la non detraibilità del l’IVA fatturata per operazioni inesistenti.

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche censure avverso la decisione della CTR, nonchè della indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che sarebbero in contrasto con la succitata norma.

Il quesito di diritto inoltre cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice.

Con decimo motivo (con cui deduce “nullità ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente assume la carenza di pronuncia in ordine alle censure formulate dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP sulla determinazione delle sanzioni.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez. Un. sent. 15781 del 28-7-2005). Tale onere non è stato assolto dalla ricorrente che, nel motivo di ricorso, fa riferimento ad una “critica” avverso la rideterminazione delle sanzioni da parte della CTP, senza tuttavia alcuna trascrizione del motivo di appello.

I profili sostanziali della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA