Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19685 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19685 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15550-2017 proposto da:

U

CUTRUZZULA’ FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PARENTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA. 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA
CAPANNOLO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 868/2016 della CORTE D’APPELLO di’ .
CATANZARO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO

Catanzaro confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto
della domanda di Francesco Cutruzzolà intesa ad ottenere il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, all’esito
dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica la quale aveva
escluso che il Cutruzzolà necessitava di assistenza nel compimento
degli atti del vivere quotidiano;
che

per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il

Cutruzzolà affidato a tre motivi cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.

380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
CONSIDERATO
che

è fondata l’eccezione sollevata dall’INPS di inammissibilità del

ricorso perché tardivo in quanto effettivamente risulta notificato in
data 16 giugno 2017 ben oltre il termine annuale di decadenza
previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. ( nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, iniziato con ricorso depositato
nel maggio 2008) essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata in

data 27 maggio 2016 ( è appena il caso di ricordare la non
applicabilità al giudizio de quo della sospensione dei termini nel
periodo feriale (Cass. n. 20732 del 26/10/2004);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va

dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate come da dispositivo;
Ric. 2017 n. 15550 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

che, con sentenza del 27 maggio 2016, la Corte di appello di

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater, del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

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