Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19685 del 07/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8589/2014 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 12,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARVASI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLITRIA BELLU;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 45,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PICCIRILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PANI;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 800/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, addebitandogli la separazione e rideterminando la decorrenza dell’assegno per il mantenimento della figlia minore, non ha giustificato in alcun modo, in relazione alle concrete circostanze di causa, la decisione assunta.

2. Resiste al ricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo – inteso a far valer l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice d’appello ascritto rilevanza decisiva al comportamento processuale di parte ricorrente, sebbene il comportamento processuale non possa essere confuso con il legittimo esercizio delle facoltà di difesa è inammissibile poichè l’illustrazione del motivo non è accompagnata dall’indicazione del fatto decisivo di cui si deduce l’omesso esame (Cass., Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761) e poichè volto alla rinnovazione dell’apprezzamento di fatto operato dal giudice d’appello (Cass., Sez. 5, 28/11/2014, n. 25332).

Il secondo motivo – inteso a far valere il modo contraddittorio ed illogico con cui il decidente ha assunto le proprie determinazioni – è inammissibile poichè con esso si rappresenta, in guisa di errore di diritto, un vizio motivazionale (Cass., Sez. 5, 18/11/2011, n. 24523), peraltro precluso alla stregua del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo – inteso a denunciare la contrarietà della sentenza con i principi che governano la materia – è inammissibile in ragione della sua genericità e della considerazione che, stante struttura a critica vincolata del giudizio di cassazione, il ricorso non può risolversi nella generica critica alla decisione impugnata (Cass., Sez. 6-5, 22/09/2014, n. 19959).

Il quarto motivo – inteso a censurare la statuizione in punto di rideterminazione dell’assegno di mantenimento sotto il profilo dell’omessa considerazione di tutti gli elementi versati in causa – è inammissibile valendo per esso quanto si è osservato in senso ostativo riguardo al secondo motivo di ricorso.

3. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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