Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19685 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.T., domiciliata in Roma, viale Liegi 42, presso l’avv.

Roberto G. Aloisio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Antonio Braggion, come da procura speciale;

– ricorrente –

V.G., domiciliato in Roma, via Lucullo 3, presso l’avv.

Nicola Adragna, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.

Gabriele Verzelli e Claudio Perrella, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Regolamento preventivo di giurisdizione;

Udito l’avvocato Nicola Adragna;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto

dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’1 agosto 2014 V.G. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla B.T. per la restituzione della somma di Euro 1.880.238,16 versatagli in esecuzione di un precedente decreto ingiuntivo notificato alla banca dallo stesso V.G. ma poi dichiarato nullo per difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Nell’argomentare le proprie difese, l’opponente eccepì in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo di avere trasferito nel (OMISSIS) domicilio e residenza a far data dal 14 marzo 2014. Ottenne così la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

La B.T. propose dunque regolamento preventivo della giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano; e ha sostegno di tale richiesta ha depositato anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1- La ricorrente deduce innanzitutto che, ammesso pure il trasferimento della residenza di V.G. nel (OMISSIS), non trova applicazione la presunzione di trasferimento anche del domicilio prevista dall’art. 44 c.c., comma 2, perchè nel momento del trasferimento V.G. era residente in (OMISSIS) ma aveva domicilio in (OMISSIS), come da lui stesso dichiarato in un ricorso al giudice tutelare del 26 giugno 2012. E comunque la presunzione di trasferimento del domicilio unitamente alla residenza opera a favore, non contro, i terzi di buona fede. Sicchè, esclusa la presunzione, incombeva su V.G. l’onere di provare il fatto posto a fondamento della sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. E tale onere non era stato assolto, perchè V.G. aveva provato il trasferimento di residenza anche della moglie e di due suoi figli, ma non aveva provato che il centro dei propri interessi era stato trasferito nel (OMISSIS), essendo presidente del consiglio di amministrazione della società di famiglia con sede a (OMISSIS), città nella quale risulta intestatario di un conto corrente bancario.

D’altro canto lo stesso trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi, tanto più se si consideri che il trasferimento nel (OMISSIS) è stato iscritto presso la camera di commercio solo il 16 maggio 2014, dopo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla ricorrente il 6 maggio 2014. E comunque la residenza è una situazione di fatto, che può risultare diversa dalle indicazioni dei registri anagrafici, in particolare quando il trasferimento sia volto a eludere un’obbligazione ex lege, come può desumersi dal fatto che è stato orchestrato quando la controversia tra le parti era già in corso.

1.2- Sostiene poi la ricorrente che, quand’anche volesse riconoscersi provato il trasferimento di V.G. nel (OMISSIS), nondimeno a norma dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 sussisterebbe egualmente la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Come lo stesso V.G. aveva in precedenza sostenuto, infatti, l’obbligazione cui era imputabile il pagamento poi riconosciuto indebito doveva essere eseguita in Italia; e dunque in Italia deve essere eseguita anche la restituzione. Era prevedibile del resto che la domanda di ripetizione dell’indebito fosse proposta dinanzi al medesimo giudice che aveva annullato il titolo giudiziario posto a fondamento dell’indebito pagamento.

Anche a norma dell’art. 5, n. 3, del Regolamento l’obbligazione di restituzione, quale obbligazione derivante dalla legge, deve essere eseguita nel luogo in cui si è verificato il danno.

Aggiunge che la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un provvedimento giurisizionale poi caducato non è riconducibile alla disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo. Sicchè non è riconducibile alla disciplina del contratto indebitamente eseguito.

2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2.1- Quanto al criterio di cui all’art. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, non c’è dubbio che “l’art. 44 c.c., secondo cui il cambiamento di residenza implica, in via normale, anche cambiamento di domicilio, di fronte ai terzi di buona fede, ha valore esclusivamente a favore di detti terzi, ma non a loro danno, nel senso di obbligarli a considerare come effettivamente avvenuto un trasferimento di domicilio anche quando esso, nonostante le risultanze anagrafiche, sia invece rimasto immutato” (Cass., sez. 2, 12 novembre 1960, n. 3029, m. 880935). Come è indiscutibile che l’onere della prova dei fatti rilevanti incomba sulla parte che eccepisce il difetto di giurisdizione o di competenza (Cass., sez. 3, 14 luglio 2006, n. 16096, m. 591556, Cass., sez. 3, 20 ottobre 1981, n. 5482, m. 416196).

Tuttavia nel caso in esame può ritenersi che V.G., avendo provato documentalmente lo stabile trasferimento di residenza della sua famiglia nel (OMISSIS), abbia provato di avere stabilito in quel paese anche il proprio domicilio.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “s’intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall’intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche” (Cass., sez. 3, 8 marzo 2005, n. 5006, m. 579738, Cass., sez. 6, 15 ottobre 2011, n. 21370, m. 619308, Cass., sez. 6, 14 giugno 2013, n. 14937, m. 626855).

Non viene dunque in discussione la presunzione di cui all’art. 44 c.c., comma 2, perchè il trasferimento del domicilio è stato direttamente provato da chi aveva l’onere di provarlo. Nè ha alcun rilievo il fatto che V.G. sia stato reperito per la notificazione in una sua abitazione in (OMISSIS), come non sembra decisivo il suo permanente impegno come presidente del consiglio di amministrazione di una società con sede a (OMISSIS). Avere in un paese “il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche” non implica affatto che non si abbiano interessi in altri paesi. Mentre la tardiva registrazione del trasferimento presso la Camera di commercio di Bologna rileva ai fini del ruolo di V.G. quale amministratore della società, non ai fini del suo domicilio.

2.2 – Quanto ai criteri di cui all’art. 5 Regolamento CE n. 44/2001, va rilevato che, secondo una risalente giurisprudenza, “ai fini dell’individuazione del foro facoltativo, l’obbligazione di restituzione di una somma indebitamente percetta sorge laddove si è verificato il fatto da cui l’obbligazione nasce, cioè nel luogo in cui è stata pagata e percepita la somma che si assume non dovuta” (Cass., sez. 1, 9 aprile 1969, n. 1130, m. 339680, Cass., sez. 2, 12 febbraio 1962, n. 289, m. 250448). E nel caso in esame è indiscusso che il pagamento indebito avvenne a (OMISSIS).

Vero è che, come rilevato dalla ricorrente, “l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della “condictio indebiti” (art. 2033 c.c.), sia perchè si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perchè il comportamento dell'”accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali” (Cass., sez. 3, 19 ottobre 2007, n. 21992, m. 600109, Cass., sez. L, 18 giugno 2009, n. 14178, m. 608781). Tuttavia in alternativa al luogo del pagamento indebito non può esservi altro criterio di collegamento che quello del contratto della cui indebita esecuzione si controverte (Cass., sez. 3, 11 maggio 1971, n. 1338, m. 351551, Cass., sez. 3, 29 gennaio 1970, n. 198, m. 345000). Ma la stessa B.T. ha ottenuto l’annullamento del primo decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione appunto in relazione al contratto controverso, che attribuiva convenzionalmente la giurisdizione al giudice del (OMISSIS).

Si deve pertanto concludere con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. Consideratene le alterne vicende, si giustifica la compensazione delle spese anche del giudizio di merito.

PQM

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa integralmente le spese anche del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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