Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19684 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

B.S. e V.B., elett.te dom.ti in Roma, alla Via

D. Cimarosa 13, presso lo studio dell’avv. TROIANI Marcello, dal

quale è rapp.to e difeso, unitamente al prof. Gianfranco Saracini,

giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 65/42/05 depositata il 14/4/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. D’Ascia per il ricorrente e l’avv. Troiani per il

resistente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica condotta nei confronti della Anthesis s.r.l. per più anni d’imposta, tra cui l’anno 1994, sulla base di un p.v. della G.d.F. del 4/12/2000, veniva imputato alla società un maggior reddito imponibile alla cui determinazione avevano concorso costi non riconosciuti perchè riferiti ad operazioni ritenute inesistenti. Con l’avviso n. (OMISSIS), a carico dei coniugi B. – V., in conseguenza della partecipazione societaria – al 25% ciascuno – veniva quindi accertato un maggior reddito imponibile ad Ilor ed Irpef per l’anno 1995. L’impugnazione di tale provvedimento atto veniva accolta dalla CTP di Varese, con sentenza n. 288/2/2003. La CTR della Lombardia, nel rigettare il successivo appello proposto dall’Agenzia rilevava “non vi sono in buona sostanza prove che possano concretamente far concludere che vi sia stata sovrafatturazione a carico della Alhensis s.r.l. e che gli importi sovrafatturati siano entrati nella disponibilità degli amministratori/soci visto che dai riscontri del P.V.C., quanto meno per la parte allegata agli atti, risulterebbe che la società Maguro- facente parte del gruppo Carisma – abbia pagato degli anticipi su vendita quote ai signori B. e V..

Il ricorso è fondato su unico motivo. I coniugi B. e V., hanno proposto controricorso ed hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non è stato parte nel giudizio di appello. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Con unico motivo, con cui deduce “insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” l’Agenzia delle Entrate assume che “la motivazione della sentenza d’appello …. del tutto apoditticamente astrae dalla complessità del quadro di fatto un singolo dato (versamenti a titolo di anticipi di cessioni di quote) per escludere che se ne possa dedurre la formazione di redditi occulti e percepiti dai soci-amministratori”.

La CTR non avrebbe vagliato la tesi dell’Ufficio sull’esistenza dei redditi occulti conseguiti tramite la fatturazione di operazioni inesistenti, secondo la complessità ed entità economica del giro di affari e delle diverse tipologie di operazioni realizzate dalla Anthesis dalla società collegate, puntualmente dedotta dall’Amministrazione neipropri scritti difensivi.

La censura è inammissibile. Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa valutazione di atti o di risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (conf. Sez. L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 15952 del 17/07/2007). Tale specificazione risulta assente nel ricorso proposto laddove l’Agenzia delle Entrate formula la propria censura con generico riferimento ad “elementi emergenti dalla motivazione dell’accertamento pregiudiziale emesso contro la società…descritti nello stralcio di p.v. della Guardia di Finanza… illustrati e posti a fondamento delle tesi svolte dall’Amministrazione Finanziaria in entrambi i gradi di merito…

complessità ed entità economica del giro di affari e delle diverse tipologie di operazioni realizzate dalla Anthesis e dalla società collegate (ben descritta nell’avviso di accertamento emesso a carico della Anthesis stessa) puntualmente dedotta dall’Amministrazione neipropri atti difensivi”, senza riportare il contenuto di tali atti.

Va altresì rilevato come la ricorrente, nel lamentare il mancato “rigore nel vaglio della tesi dell’Ufficio sull’esistenza dei redditi occulti conseguiti tramite la fatturazione di operazioni inesistenti”, non prospetta un rapporto di causalità fra la circostanze che si assumono trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che tali circostanze, se considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza (Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006).

I profili sostanziali della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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