Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19684 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19684 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13849-2017 proposto da:
NEGRO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato
PAOLA PECCARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURIZIO SANASI;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende;
con troricorrente avverso la sentenza n. 101/2017 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 25/01/2017;

c,

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 25 gennaio 2017, la Corte di Appello di
Lecce, in sede di rinvio da Cass. n. 3724/2016, confermava – con

domanda proposta da Patrizia Negro nei confronti di Poste Italiane
s.p.a. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro tra esse parti intercorso per il periodo dal 2
novembre al 1998 al 29 febbraio 2000 ed all’accertamento della
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con condanna della società alla riammissione in
servizio della lavoratrice ed al pagamento in suo favore delle
retribuzioni maturate medio tempore dalla scadenza del termine alla
effettiva riammissione in servizio;

che il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di
rilievo in questa sede, il contratto era stato stipulato nel termine di
vigenza della contrattazione che autorizzava le ipotesi “ulteriori” di
legittima apposizione del termine ai contratti di lavoro con la società
Poste Italiane;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Negro
affidato a due motivi cui resiste la società con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

Ric. 2017 n. 13849 sez. ML – ud. 24-05-2018
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diversa motivazione – la decisione di primo grado di rigetto della

che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.
380 bis cod proc. civ. , la Negro insistendo per l’accoglimento del
ricorso come da proposta del relatore, la società chiedendone il
rigetto;
CONSIDERATO
che: con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 23 della legge 26 febbraio 1987, n. 56 nonché errata

collettivi del 25.9.1997 e 16.1.1998 integrativi del CCNL 26.11.1994
ed insufficiente contraddittoria motivazione su un punto essenziale
della controversia ( in relazione all’art.. 360, primo comma, nn. 3 e
5, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame erroneamente
ritenuto che l’art. 74 del CCNL dell’Il gennaio 2001 avesse
prorogato l’efficacia dell’accordo sindacale del 25 settembre 1997
fino al 31 gennaio 2001; con il secondo motivo viene dedotta
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.) in quanto la Corte di appello non aveva disposto la
compensazione delle spese di lite;
che il primo motivo, nella parte in denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e la errata interpretazione dei
CC.NN.LL. è fondato alla luce della +a costante giurisprudenza di
questa Corte (v.,

e plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378; Cass.

12.03.04 n. 5141 ed innumerevoli successive) secondo cui
l’esistenza delle esigente eccezionali è negozialmente riconosciuta
fino al 30.04.98, di modo che la legittimità dei contratti a termine
stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto
derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione
dell’art. 23 L. n. 56/1987 di modo che debbono ritenersi privi di
presupposto normativo i contratti termine stipulati
successivamente. La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto irrilevante
l’accordo 18.01.01 perché stipulato dopo oltre due anni dall’ultima
proroga, e cioè quando si era già perfezionato il diritto
all’accertamento della nullità evidenziando che se anche con
Ric. 2017 n. 13849 sez. ML – ud. 24-05-2018
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interpretazione dell’art. 74 CCNL dell’11.1.2001 e ‘degli Accordi

quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli
accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine
effettuate senza la copertura dell’accordo 25.09.97 (ormai scaduto .),
comunque sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del
diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti
potessero, con detto strumento, autorizzare

ex post contratti a

termine non più legittimi perché adottati in violazione della durata in

Pertanto, essendo stato il contratto della Negro stipulato per un
periodo successivo al 30.4.1998 , l’apposizione del termine è nulla;

che l’accoglimento della prima parte del primo motivo assorbe la
restante parte ed il secondo;

che, dunque, in adesione alla proposta del relatore, va accolto in
parte qua il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e la
restante parte del primo, rimpugnata sentenza va cassata con rinvio
alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione perché decida
in applicazione dei sopra menzionati principi provvedendo anche in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte, accoglie in parte qua il primo motivo di ricorso, assorbita la
restante parte del primo ed il secondo, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche
per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.03.04 n. 5141).

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