Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19684 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro C.M.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in

Roma, piazza S. Andrea della Valle 6, presso l’avv. Massimo Garutti,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Roberto Fariselli

e Mirca Tognacci, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Hera – Holding Energia Risorse Ambiente s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Gracchi 39,

presso il prof. avv. Adriano Giuffrè, rappresentata e difesa dal

prof. avv. Antonio Carullo, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2507/2014 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 17 dicembre 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Tognacci Mirca per il ricorrente, e avv.

Fracanzani Marcello per delega dell’avvocato Antonio Carullo, per la

resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna si è pronunciata in una risalente controversia insorta tra la Hera s.p.a. società a prevalente partecipazione pubblica, e il Consorzio C.M., ribadendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni da resposabilità contrattuale da ultima proposta dal consorzio attore.

Risulta dagli atti che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 806 del 2000, condannò la Hera s.p.a. (all’epoca SEABO s.p.a.) al pagamento in favore del Consorzio Ciro Menotti della somma di circa 280 milioni di Lire a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, per la mancata aggiudicazione di un contratto d’appalto in una licitazione privata. La Hera s.p.a. interpose appello contro la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ma pagò al Consorzio Ciro Menotti l’importo riconosciutogli.

Con sentenza n. 763 del 2003 la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda del Consorzio C.M., ritenendo che contro la Hera s.p.a. si sarebbe dovuto proporre azione di responsabilità contrattuale, per la riconosciuta violazione dei criteri di correttezza e buona fede nell’adempimento delle sue obbligazioni.

Passata in giudicato la sentenza d’appello, la Hera ingiunse al Consorzio C.M. la restituzione della somma pagata in esecuzione della riformata sentenza del tribunale. Ma il decreto ingiuntivo fu opposto dal Consorzio C.M., che dedusse in compensazione il proprio credito da responsabilità contrattuale, assumendo che risultasse accertato con effetti di giudicato dalla sentenza n. 763 del 2003 della Corte d’appello di Bologna.

La pretesa del Consorzio C.M. fu però disattesa dal Tribunale e, con la sentenza qui impugnata, anche dalla Corte d’appello di Bologna, che rigettarono l’opposizione al decreto ingiuntivo e dichiararono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal consorzio in via riconvenzionale.

Ricorre ora per cassazione il Consorzio C.M. sulla base di due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Hera s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi del ricorso proposto dal Consorzio C.M. si fondano sull’assunto che la sentenza n. 763 del 2003 della Corte d’appello di Bologna abbia accertato con efficacia di giudicato sia la responsabilità contrattuale della Hera s.p.a., rimanendo solo da liquidare il danno, sia la giurisdizione del giudice ordinario.

Sennonchè la premessa dell’argomentazione difensiva del consorzio è palesemente infondata.

Non v’è dubbio che “il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario o del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa riferita ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un’esplicita declaratoria in tal senso, sicchè le parti non possono più contestarla nelle successive controversie tra le stesse, fondate sul medesimo rapporto ed instaurate davanti ad un giudice diverso, in quanto il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni” (Cass., sez. un., 27 ottobre 2014, n. 22745, m. 632840). Come è indiscusso che la portata del giudicato, sia interno sia esterno (Cass., sez. 6, 16 gennaio 2014, n. 769, m. 629285), vada “definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione” (Cass., sez. 1, 10 dicembre 2015, n. 24952, m. 637900, Cass., sez. 1, 20 novembre 2014, n. 24749, m. 633617).

Tuttavia questo principio incontra due limiti.

Innanzitutto “il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda, sicchè è escluso che affermazioni contenute nella motivazione di queste ultime possano acquistare autorità di cosa giudicata” (Cass., sez. L, 10 gennaio 2003, n. 242, m. 559597, Cass., sez. 5, 14 febbraio 2003, n. 2271, m. 560519, Cass., sez. L, 25 gennaio 2006, n. 1380, m. 586577; e in precedenza già Cass., sez. un., 16 giugno 1993, n. 6706, m. 482790, Cass., sez. 3, 15 marzo 1995, n. 3030, m. 491175, Cass., sez. L, 2 agosto 1999, n. 8366, m. 529170, Cass., sez. 2, 22 aprile 1999, n. 4026, m. 525633).

Inoltre “il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. formatosi tra le stesse parti in altro processo, riguarda il “petitum” e la “causa petendi” fatti valere in causa, mentre per i diritti cosiddetti eterodeterminati (quali i diritti di credito) il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere” (Cass., sez. L, 30 marzo 2001, n. 4773, m. 545387, Cass., sez. 3, 16 maggio 2006, n. 11356, m. 591349).

Sicchè nel caso in esame non può riconoscersi efficacia di giudicato di accertamento della responsabilità contrattuale della Hera s.p.a. alla sentenza n. 763 del 2003 della Corte d’appello di Bologna, che rigettò la domanda di responsabilità precontrattuale proposta dal Consorzio C.M.. Tanto più se si consideri che l’azione di responsabilità extracontrattuale, qual è quella precontrattuale (Cass., sez. 3, 29 luglio 2011, n. 16735, m. 619494), e l’azione di responsabilità contrattuale hanno “”causa petendi” e “petitum” diversi, giacchè entrambe hanno riguardo a diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità” (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2002, n. 14934, m. 558028).

Ne consegue che, non essendoci il giudicato sulla responsabilità contrattuale della Hera s.p.a., non c’è giudicato neppure sulla giurisdizione, che va definita in applicazione delle norme vigenti a decorrere dal momento in cui l’azione di responsabilità contrattuale è stata esercitata in via riconvenzionale dal Consorzio C.M. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla Hera s.p.a. E secondo le norme attualmente in vigore, lamentando il Consorzio C.M. la mancata aggiudicazione dell’appalto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, perchè, “nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell’aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l’esecuzione del rapporto” (Cass., sez. un., 8 luglio 2015, n. 14188, m. 635892, Cass., sez. un., 13 marzo 2009, n. 6068, m. 607288).

Correttamente dunque i giudici del merito, rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo, hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta in via riconvenzionale dal Consorzio C.M..

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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