Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19683 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19683 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13319-2017 proposto da:
SPANO’ MARIA LUISA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA
SERRA;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A.
05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

Data pubblicazione: 24/07/2018

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, GIUSEPPE NIATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 9 novembre 2016, la Corte di appello di
Cagliari – sezione distaccata di Sassari, riformando la statuizione del
Tribunale in sede, rigettava l’opposizione proposta da Maria Luisa
Spanò avverso l’avviso di addebito a lei notificato in data 8 gennaio
2015 con il quale le era stato chiesto il versamento di contributi IVS
alla Gestione Commercianti dell’INPS in quanto socia accomandataria
della MAGA Immobiliare s.a.s.;
che ad avviso della Corte di merito, per quello ancora di rilievo in
questa sede: diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale la
MAGA Immobiliare s.a.s. esercitava un’attività commerciale, tale
dovendo essere considerata anche quelle del mero godimento di
immobili alla luce dell’oggetto sociale della società il quale
contemplava non solo un’attività di mero godimento di immobili ma
di sfruttamento commerciale degli stessi e prevedeva lo svolgimento
anche i servizi consistenti nel mettere a disposizione di terzi i detti
cespiti da adibire a locazione; l’attività quale socia accomandataria
svolta dalla Spanò nella detta società aveva i requisiti di cui all’art. 1,
comma 203, della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Spanò
affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’INPS in proprio e
nella qualità;

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09/11/2016;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che : con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 437 cod.
proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.) essendo stata la decisione assunta il 5 ottobre 2016 mentre

secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1, commi 202 e 203, legge 27 dicembre 1996 n. 662 (in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)
assumendosi che, contrariamente a quanto sostenuto nella
impugnata sentenza, la locazione di immobili di proprietà della
stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di
godimento degli stessi e non può essere ritenuta un’attività
commerciale, a nulla rilevando il contenuto dell’oggetto sociale
avente una efficacia meramente dichiarativa;
che il primo motivo è infondato essendo evidente che la data
apposta in calce alla sentenza – 5 ottobre 2016 – è frutto di un mero
refuso risultando la sentenza pubblicata in data 9 novembre 2016,
giorno dell’udienza di discussione;
che,

diversamente, è fondato il secondo motivo in quanto

presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è lo
svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale; ed
infatti la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e
del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla legge 23
dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 che così sostituisce la L.

3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°: “L’obbligo di iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui
alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed

integrazioni, sussiste, per i soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) siano titolari . o gestori in proprio di imprese
che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la
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l’udienza di discussione era fissata per il 9 novembre 2011; con il

famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la
piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i
familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in

autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli” e, quindi
presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione
commercianti è che sia provato lo svolgimento di un’attività
commerciale;
che, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
merito, la società di persone che svolga una attività destinata alla
locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni
di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a
meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di
prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell’Il febbraio 2013 e ribadito da Cass. n.17643 del
6 settembre 2016 e da numerose altre pronunce successive); ed
infatti, non risulta che la MAGA Immobiliare s.a.s. svolgesse attività
ulteriori rispetto a quelle relative al mero godimento degli immobili di
sua proprietà percependone i relativi canoni, ovvero che svolgesse
anche un’attività commerciale di intermediazione immobiliare o di
prestazioni di servizi di alcun tipo;
che è evidente come, dovendosi considerare lo svolgimento in

concreto di un’attività commerciale, non rilevi il contenuto
dell’oggetto sociale;
che, per completezza, è anche il caso di ricordare il principio
affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016)

secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha
modificato l’art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell’art. 3 L. 28
febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità
di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di
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possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o

iscrizione nella gestione assicurativa degli ‘esercenti attività
commerciali, essendo necessaria anche la. partecipazione personale
al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui
ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore , prova che,
nel caso in esame, non è stata fornita non essendo emerso che la
Spanò svolgesse attività ulteriori rispetto a quella di riscossione dei

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con
decisione nel merito – ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con
l’annullamento dell’avviso di addebito opposto;
che le spese relative ai gradi di merito vanno compensate tra le
parti stante il loro alterno esito mentre quelle relative al presente
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da Spanò
Margherita Anna agli avvisi di addebito ; compensa tra le parti le
spese dei gradi merito le condanna l’INPS alle spese del presente
giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura
del 15%.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

canoni di locazione degli immobili di cui la società era proprietaria;

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