Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19683 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 21/09/2020), n.19683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19609/2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO IVANCICH;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

V.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 902/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/08/2013 R.G.N. 299/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19.8.2013, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti tutti i crediti vantati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti di V.M.G. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale già spiegata dalla Cassa in prime cure (e riproposta in appello), ha condannato Equitalia s.p.a. a risarcire alla Cassa i danni patiti in misura pari alla totalità delle somme prescritte.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prescrizione avesse decorrenza diversa da quella ritenuta dal primo giudice, che aveva accolto solo in parte l’opposizione proposta da V.M.G. nei confronti della Cassa, condannando pro tanto la società concessionaria dei servizi di riscossione a risarcire i danni cagionati alla Cassa dalla propria inerzia e, avendo accertato la prescrizione della totalità dei contributi richiesti, ha conseguentemente esteso il condannatorio a carico della concessionaria.

Avverso tali statuizioni Equitalia Centro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria. V.M.G. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 343 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, pur in assenza di un appello incidentale della Cassa Forense, la sentenza di primo grado potesse essere riformata anche nella parte in cui aveva condannato Equitalia s.p.a. a risarcire alla Cassa medesima i danni in misura pari ai crediti prescritti, che erano stati accertati in prime cure in misura inferiore a quanto poi ritenuto in grado d’appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente, per il caso in cui nella memoria di costituzione in appello fosse ravvisabile un appello incidentale, lamenta violazione dell’art. 436 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto procedibile il gravame ancorchè non notificato.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Va premesso, al riguardo, che può senz’altro convenirsi con il rilievo di parte ricorrente secondo cui la domanda riconvenzionale formulata dalla Cassa Forense in primo grado e avente ad oggetto la condanna di Equitalia a risarcirle i danni che le fossero derivati dall’eventuale dichiarazione di prescrizione dei crediti fatti valere nei confronti dell’odierna intimata costituisce una domanda di garanzia impropria: trattasi infatti di chiamata in causa diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda dell’attore sulla base ad un titolo distinto, autonomo ed indipendente da quello principale e non già in base al medesimo titolo dedotto in giudizio dall’attore (v. in questo senso già Cass. S.U. n. 157 del 1976; più recentemente, Cass. n. 13178 del 2006).

Non può invece convenirsi con parte ricorrente là dove pretende di derivare dalla qualificazione della sua chiamata in giudizio in termini di garanzia impropria un onere della Cassa di proporre appello incidentale quale condizione necessaria per ottenere che la statuizione di riforma sulla causa principale si estendesse anche all’oggetto della garanzia: si tratta infatti di un assunto che, benchè sostenuto in passato da una parte della giurisprudenza di questa Corte, sul rilievo che, pretendendo logicamente il garantito la riforma (e non la conferma) della sentenza di primo grado, non sarebbe stata all’uopo sufficiente la mera riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. (v. in tal senso Cass. nn. 2992 del 1995, 2061 del 2004, 15107 del 2013), risulta ormai superato in favore dell’orientamento secondo cui l’appellato che miri all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l’ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall’attore rimasto soccombente in primo grado, non deve proporre appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale: e ciò sul troncante rilievo per cui la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell’impugnata sentenza nè dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure, onde non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorchè il rapporto dedotto in giudizio con l’appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa (così già Cass. nn. 8973 del 2000, 2051 del 2014, nonchè, più recentemente, Cass. S.U. n. 7700 del 2016 e Cass. nn. 23948 del 2019 e 121 del 2020).

Si tratta di un principio che appare affatto sovrapponibile alla fattispecie in oggetto, in cui la Cassa Forense era risultata vittoriosa in prime cure nei limiti in cui il giudice aveva ritenuto compiuta la prescrizione: essendo rimasta la domanda di garanzia logicamente assorbita per i crediti ritenuti non prescritti, del tutto logicamente la Cassa non poteva che riproporla ex art. 346 c.p.c., un appello incidentale risultando necessario solo in caso di pronuncia sfavorevole sulla garanzia.

Pertanto, rimanendo assorbito il secondo motivo, il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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