Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19683 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di San Fermo della Battaglia, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Elia Di
Matteo e Giulio Di Matteo, come da mandato a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
C.A., domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 24,
presso l’avv. Paolo Pittori, che la rappresenta e difende, come da
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
Nei confronti di:
Mazzucchi Costruzioni s.r.l.
– intimata –
avverso la sentenza n. 999/2014 del Consiglio di Stato, depositata il
4 marzo 2014;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori avv. Elia Di Matteo e Giulio di Matteo, per il
ricorrente, e avv. Federico Mazzella, delegato per la resistente;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha confermato in appello l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di San Fermo della Battaglia alla Mazzucchi Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di un edificio residenziale, impugnato dalla confinante C.A. in quanto non conforme alla disciplina urbanistica sia per altezza sia per volume.
Contro la sentenza d’appello il Comune di San Fermo della Battaglia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso Angela Compagnone, che ha depositato anche memoria, mentre non ha spiegato difese l’intimata Mazzucchi Costruzioni s.r.l.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il comune ricorrente deduce difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto C.A. aveva proposto un’azione intesa alla tutela del suo diritto di proprietà, lamentando danni al diritto di veduta sulla vallata sottostante e chiedendo la demolizione del fabbricato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Non v’è dubbio infatti che spetta al giudice amministrativo, in quanto attinente alla tutela di un interesse legittimo, la cognizione della controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere l’annullamento del permesso di costruire (Cass., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11023, m. 573523), non potendo certo il privato chiedere al giudice ordinario la condanna del comune alla demolizione della costruzione autorizzata (Cass., sez. un., 15 luglio 1974, n. 2123, m. 370436).
2. Con il secondo motivo il comune ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che il Consiglio di Stato si sia indebitamente occupato dei criteri di determinazione dell’altezza dei fabbricati, così usurpando un potere del legislatore e senza tener conto della sopravvenuta modifica della normativa comunale, con risultati paradossali perchè il fabbricato non potrebbe essere più alto di 1,8 metri. Deduce inoltre la ricorrente un rifiuto di giurisdizione per non aver disposto la sospensione del giudizio o la sua riunione ad altro giudizio pendente.
Il motivo è manifestamente infondato, perchè il Consiglio di Stato ha interpretato la normativa edilizia comunale; e l’interpretazione o anche la disapplicazione delle norme giuridiche “rappresentano il “proprium” della funzione giurisdizionale e non possono, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata “ad hoc” dal giudice speciale” (Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11380, m. 639942). Nè la mancata sospensione del processo o riunione dei procedimenti possono essere qualificati come rifiuto di giurisdizione, perchè non è ammissibile la deduzione come omissioni dell’esercizio del potere giurisdizionale presunti errori “in iudicando” o “in procedendo” (Cass., sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1853, m. 606229, Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3037, m. 624902, Cass., sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2289, m. 629402).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016