Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19682 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19682 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13310-2017 proposto da:
SPANO’, MARIA LUISA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA
SERRA;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A.
05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

cu•

Data pubblicazione: 24/07/2018

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 9 novembre 2016, la Corte di appello di
Cagliari – sezione distaccata di Sassari, riformando la statuizione del
Tribunale in sede, rigettava l’opposizione proposta da Maria Luisa
Spanò avverso gli avvisi di addebito a lei notificati in data
20.12.2013, 9.6.2014 e 8.10.2014 con i quali le era stato chiesto il
versamento di contributi IVS alla Gestione Commercianti dell’INPS in
quanto socia accomandataria della MAGA Immobiliare s.a.s.;

che ad avviso della Corte di merito, per quello ancora di rilievo in
questa sede: diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale la
MAGA Immobiliare s.a.s. esercitava un’attività commerciale, tale
dovendo essere considerata anche quella del mero godimento di
immobili alla luce dell’oggetto sociale della società il quale
contemplava non solo un’attività di mero godimento di immobili ma
di sfruttamento commerciale degli stessi e prevedeva lo svolgimento
anche i servizi consistenti nel mettere a disposizione di terzi i detti
cespiti da adibire a locazione; l’attività quale socia accomandataria
svolta dalla Spanò nella detta società aveva i requisiti di cui all’art. 1,
comma 203, della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662;

che per ta cassazione di tale decisione propone ricorso la Spanò
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’INPS in
proprio e nella qualità;

Ric. 2017 n. 13310 sez. ML – ud. 24-05-2018
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09/11/2016;

che .è stata depositata la proposta dél relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1, commi 202 e 203, legge 27 dicembre

civ.) assumendosi che, contrariamente a quanto sostenuto nella
impugnata sentenza, la locazione di immobili di proprietà della
stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di
godimento degli stessi e non può essere ritenuta un’attività
commerciale, a nulla rilevando il contenuto dell’oggetto sociale
avente una efficacia meramente dichiarativa;
che il motivo è fondato in quanto presupposto per la iscrizione alla
gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di
attività commerciale; ed infatti la gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente
è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1
comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,
comma 1°: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di
vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché

per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi,
Ric. 2017 n. 13310 sez. ML
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ud. 24-05-2018

1996 n. 662 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.

registri o ruoli” e, quindi presupposto imprescindibile per l’iscrizione
alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di
un’attività commerciale;
che, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
merito, la società di persone che svolga una attività destinata alla
locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni

a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di
prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell’Il febbraio 2013 e ribadito da Cass. n.17643 del
6 settembre 2016 e da numerose altre pronunce successive); ed
infatti, non risulta che la MAGA Immobiliare s.a.s. svolgesse attività
ulteriori rispetto a quelle relative al mero godimento degli immobili di
sua proprietà percependone i relativi canoni, ovvero che svolgesse
anche un’attività commerciale di intermediazione immobiliare o di
prestazioni di servizi di alcun tipo;
che è evidente come, dovendosi considerare lo svolgimento in
concreto di un’attività commerciale, non rilevi il contenuto
dell’oggetto sociale;
che, per completezza, è anche il caso di ricordare il principio
affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016)
secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha
modificato l’art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell’art. 3 L. 28
febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità
di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale
al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui
ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore , prova che,
nel caso in esame, non è stata fornita non essendo emerso che la
Spanò svolgesse attività ulteriori rispetto a quella di riscossione dei
canoni di locazione degli immobili di cui la società era proprietaria;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con
Ric. 2017 n. 13310 sez. ML – ud. 24-05-2018
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di locazione non esercita un’attività commerciale ai fini previdenziali

decisione nel merito – ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
non essendo necessari ulteriori accertamenti .di fatto – con
l’annullamento degli avvisi di addebito opposti;
che le spese relative ai gradi di merito vanno compensate tra le
parti stante il loro alterno esito mentre quelle relative al presente
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da Spanò
Margherita Anna agli avvisi di addebito ; compensa tra le parti le
spese dei gradi merito -1%, condanna l’INPS alle spese del presente
giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura
del 15%.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

da dispositivo;

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