Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19682 del 07/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017), n. 19682
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 433/D, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI SPINAPOLICE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo
studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIANGELA ROSITO;
– controricorrente –
e contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1517/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento malgrado il creditore istante avesse successivamente desistito dall’istanza.
2. Resiste con controricorso l’intimato ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacchè, come ancora di recente affermato da questa Corte, “la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento” (Cass., Sez. 1-6, 5/05/2016, n. 8980)
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017