Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19681 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19681 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso 24029-2006 proposto da:
MOI MARINA e MOI MAURO, nella qualità di eredi di
PULISCI INNOCENZA e MOI GIUSEPPE; PIOLTELLI
GIANBATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PIRENEI l, presso l’avvocato GENTILE
ALFONSO, che li rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 28/08/2013

ivw

all’avvocato SPRIO ANNA, giusta procure speciali
per Notaio dott.ssa SIMONA GUADAGNO di MILANO Rep.n. 17017 del 5.6.2013 e per Notaio avv. MASSIMO
MALVANO di MONZA – Rep.n. 5021 del 24.6.2013;
– ricorrenti contro

1

SARDALEASING S.P.A.

00319850905),

(C.F./P.I.

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso l’avvocato
STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende

procura in calce al controricorso;
I.G.V. HOTELS S.P.A.

(c.f./p.i. 00124990797), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI
4, presso l’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLA
GIANROBERTO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti contro

FINAGEN S.P.A., FALLIMENTO SIMO ESPANSI 82 S.R.L.,
SUGIVIMAR GROUP S.R.L.;
– intimati –

unitamente all’avvocato PASSINO LUIGI, giusta

4v

avverso la sentenza n. 1528/2005 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ALFONSO GENTILE

2

che rinuncia al ricorso;
udito, per la controricorrente I.G.V. HOTELS,
l’Avvocato PIER LUIGI SESTILI, con delega, che
rinuncia al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’estinzione per rinuncia.

AW

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

3

In fatto e in diritto
Giuseppe Mai,

Innocenza Pulisci e Giambattista

Pioltelli proponevano ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, avverso la sentenza della Corte

rigettato il gravame proposto dai medesimi avverso la
sentenza resa dal Tribunale di Monza nell’aprile 2001
con la quale erano state respinte, per carenza di
legittimazione degli attori, le domande di
declaratoria della nullità per simulazione, o in
subordine della inefficacia perché in frode dei
creditori, degli atti notarili di alienazione del
16.9.97 e del 22.9.97 di un complesso immobiliare in
Sardegna da Simo Espansi 82 s.r.l. (poi dichiarata
fallita) a Sugivimar Group (S.G.V.) s.r.1., nonché del
successivo atto del 22.12.98 da Sugivimar a Società
Turistica Lu Lamoni (S.T.L.) s.r.l. e della promessa
di vendita di cosa futura, conclusa il 18.2.99 da
S.T.L. con Sardaleasing s.p.a. e Finagen s.p.a., con
le conseguenti condanne restitutorie e risarcitorie.
Notificavano controricorso Sardaleasing s.p.a. e
I.G.V. Hotels s.p.a., incorporante di S.T.L. s.r.l.
Gli intimati Curatela del Fallimento Simo Espansi 82
s.r.1., Finagen s.p.a. e S.G.V. s.r.l. in liquidazione
non svolgevano difese.
4

d’appello di Milano indicata in epigrafe, che aveva

Nelle more, si costituivano in giudizio gli eredi del
Noi e della Pulisci, Marina e Mauro Noi, depositando
procura speciale in favore di nuovi difensori,
officiati anche dal Pioltelli.
odierna,

i

difensori

delle

parti

ricorrenti depositavano atto di rinuncia al giudizio,
sottoscritto dai ricorrenti e dai loro difensori, cui
i difensori delle parti resistenti aderivano. Il P.G.
chiedeva dichiararsi l’estinzione del processo.
Poiché

dunque

tale

atto di

rinuncia

risulta

regolarmente formato, tempestivo e regolarmente
comunicato alle controparti costituite, che hanno
peraltro espresso adesione, deve dichiararsi
l’estinzione del processo ai sensi dell’art.391
c.p.c., senza provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta
rinuncia.
Roma, 11 luglio 2013

All’udienza

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