Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19681 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19681 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7787-2017 proposto da:
FRUENDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo
studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;
– ricorrente contro
ARMANTI ANDREA, CIANI ANDREA, MAFFEI PIERLUIGI,
ROSSI FABIO, DI GIUSEPPE SIMONE, PERILLO FILELFO,
ROSSI LEONARDO, FIORITO CARLO, BAGLIONI
ANTONELLA, GABBIA’ LORENO, LACHI CLAUDIA,
MEROLA MARCO, FRANCI GIOVANNA, CORSINI ROBERTO,
FABENE ROCCO, MINUCCI ROBERTO, BURRONI SANDRA,
FIENGO LORENZO, BRUNI FERNANDO, CALLAI PIETRO,

Data pubblicazione: 24/07/2018

CHIAVISTRELLI DIEGO, TASSINARI LUCIA, GAZZEI LUCA,
IMPARATO CIRO, MARCHETTI ALESSANDRO, BROGI
DUCCIO, FURENTI GRAZIANA, LEONORI FAUSTO,
TANZINI DANIELA, MARTELLI LUCIANO, ORRU
FRANCESCO, ANDREINI ROBERTA, SALTO FILIPPO,

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
ANTONINI, rappresentati e difesi dagli avvocati TIZIANA VIGNI,
PIERGIOVANNI ALLEVA;
– controricorrenti contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 779/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 17 gennaio 2017, la Corte d’Appello di
Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Siena e
accoglieva la domanda proposta da Andrea Armanti + 33 nei
confronti della Fruendo S.r.l. e della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità
del trasferimento del ramo di azienda dalla Banca cedente alla
Società cessionaria e la permanente sussistenza del rapporto di
lavoro subordinato tra i lavoratori allora ricorrenti e la Banca;

Ric. 2017 n. 07787 sez. ML – ud. 24-05-2018
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PISTOLESI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto, in rito, infondate l’eccezione per la quale la sentenza
emessa dal primo giudice sarebbe stata redatta anteriormente
alla discussione orale e quella intesa a sostenere la nullità della
sentenza per essere priva di intestazione e non recare i nomi dei

dell’autonomia del ramo ceduto con esclusione dell’operatività
dell’art. 2112 c.c. nella fattispecie, viceversa regolata dall’art.
1406 c.c. relativo alla cessione di contratto e con riferimento ad
essa inefficace per difetto di consenso dei lavoratori ceduti ;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Fruendo S.r.l.,
affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con
controricorso, tutti i lavoratori originari ricorrenti, mentre la
Banca MPS restava intimata nel presente giudizio;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che nelle more la Fruendo S.r.l. depositava memoria con la
quale chiedeva la riunione del presente ricorso al ricorso
autonomamente promosso dalla Banca MPS avverso la
medesima sentenza, iscritto al n.R.G. 8477/2017 e pendente
innanzi alla quarta sezione;
che, dal canto loro, gli originari ricorrenti depositavano altra
nota con la quale facevano rilevare essere stata, in sede di
iscrizione a ruolo, erroneamente intestata la causa le cui parti
risultavano essere Fruendo S.r.l. + 33 contro Andrea Armanti ed
essere stato per errore inserito nel fascicolo della presente
causa il fascicolo del ricorso autonomamente proposto avverso
la medesima sentenza dalla Banca MPS pendente innanzi alla
quarta sezione;

Ric. 2017 n. 07787 sez. ML – ud. 24-05-2018
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ricorrenti, nel merito, non sussistente il requisito essenziale

che nel corso dell’adunanza camerale il Collegio, dato atto,
ritiene di dover rimettere alla quarta sezione la presente causa
per la riunione a quella relativa all’impugnazione della
medesima sentenza iscritta al n.R.G. 8477/2017 già pendente
presso la predetta sezione, previa adozione dei necessari

P.Q.M.

La Corte dispone che la presente controversia jia rimessa alla
sezione semplice quarta per la riunione con altro procedimento
iscritto al n.R.G. 8477/2017, pendente presso la predetta
sezione relativa all’impugnazione della medesima sentenza.
Dispone altresì che a cura della cancelleria vengano eseguite le
seguenti rettifiche: la Fruendo S.r.l. è la sola ricorrente mentre
gli intimati sono Armanti + 33; il controricorso relativo alla
causa n. 8477/2017, erroneamente inserito nel presente
fascicolo, vada inserito nel fascicolo della predetta causa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018
Il Presidente

intèrventi di correzione degli adempimenti indicati;

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