Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19681 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SICIGNANO FEDERICO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.R., C.G., INA ASSITALIA ASSURAZIONI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2875/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30/06/08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2009 T.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Gragnano – che aveva accolto in misura ritenuta inadeguata la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale avanzata nei confronti di C.G., D.P.R. e Ina – Assitalia Assicurazioni S.p.A..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – I tre (rectius: 2) motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La censura, erroneamente proposta con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè al successivo n. 4, implica esame degli atti e apprezzamenti di merito e, soprattutto, risulta priva del quesito di diritto idoneo a postulare un principio fondato sulla norma indicata.

Con il secondo motivo il T. lamenta omesso riconoscimento e liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente;

violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2058, 2727, 2729 c.c., art. 115 c.p.c., artt. 4, 32, 35, 36 Cost., nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La pluralità delle censure, ontologicamente e strutturalmente diverse, determina l’aspecificità del motivo. Esso di basa ancora sulla C.T.U., cioè su un elemento di merito. Il ricorrente cita una serie di precedenti della Corte di Cassazione, ma non formula un quesito che postuli l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate, nè il momento di sintesi necessario con riferimento agli addotti vizi motivazionali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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