Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19681 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26202-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO IRICAV UNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PARENTE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GIUFFRE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5916/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito all’opposizione alla stima dell’indennità proposta ai sensi L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, ha disposto la compensazione delle spese immotivatamente e trascurando le risultanze istruttorie.

2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato quanto alla disposta compensazione, posto che essa, in ossequio al dettato dell’art. 92 c.p.c., comma 2, – nel testo vigente a seguito della L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis – rinviene l’indicazione dei giusti motivi atti a giustificarla nell’affermazione del decidente secondo cui la controversia si è conclusa con un “sostanziale pareggio”.

2. Il ricorso è invece inammissibile quanto all’eccepito vizio motivazione, atteso che esso associa in un unica denuncia l’intero catalogo dei vizi motivazionali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443) e non soddisfa il principio dell’autosufficienza non riproducendo gli elementi di prova pretermessi (Cass., Sez. 6 L, 30/07/2010, n. 17915).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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