Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19681 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5358-2016 proposto da:
S.F., M.L.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo STUDIO LEGALE LUBRANO &
ASSOCIATI, rappresentanti e difesi dagli avvocati BENEDETTA LUBRANO,
SERGIO CALLIPARI, FILIPPO LUBRANO, per delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENZE, TRENITALIA S.P.A., CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LOCRI, CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI CATANZARO,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso le sentenze nn. 133/2015 depositata il 23/07/2015 e n.
186/2015 depositata il 30/11/2015, entrambe del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
udito l’Avvocato Filippo LUBRANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il CNF, con sentenza n. 133/15 del 23/7/2015, rigettò il ricorso proposto dagli avv.ti S.F. e M.L.M. avverso la decisione del COA di Catanzaro del 20/5/2013, con la quale era stata inflitta ai suddetti legali la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto.
Il CNF, con sentenza n. 186/15 del 30/11/2015, rigettò il ricorso proposto dagli stessi legali avverso la decisione del COA di Catanzaro del 4/3/2013 con la quale era stata inflitta agli stessi legali la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi quattro.
Per la cassazione di tali decisioni hanno proposto ricorso gli avv.ti S.F. e M.L.M. deducendone i vizi di incompetenza, di eccesso di potere e di violazione di legge. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.
Con atto del 9/5/2016, a seguito di nuova decisione del CNF con la quale è stato accolto il ricorso avverso la decisione del COA di Catanzaro del 20/5/2013, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
L’espressa dichiarazione dei ricorrenti circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna utilità, giuridicamente apprezzabile, che le parti possano ricavare da una qualsivoglia pronuncia sulla domanda da esse inizialmente formulate nel presente giudizio.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016