Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22661/2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 26/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in
subordine rigetto.
Il Presidente segnala alle parti la possibilità della
inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR indicata in epigrafe, con la quale i giudici di appello, confermando la decisione di primo grado, hanno ritenuto legittimo l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno di imposta 1996, notificato al sig. G. A. sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi n. 181 e 183.
L’Agenzia ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, chiede la cassazione della sentenza impugnata interrogando questa Corte:
a) sulla legittimità della applicazione dei parametri reddituali, ma senza chiarire quali debbano essere i presupposti di fatto e se tali presupposti sussistano nella specie;
b) se sia legittima la introduzione dell’accertamento presuntivo, ma non viene poi chiarito come la risposta positiva o negativa al quesito possa incidere nella fattispecie;
c) se il contribuente possa avvalersi di presunzioni di segno contrario ai fini della propria difesa, ma anche questo interrogativo è totalmente sganciato dalla fattispecie;
d) se l’applicazione dei parametri reddituali comporti una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma anche questo interrogativo viene prospettato senza alcun riferimento alla concreta vicenda processuale, sicchè non è dato comprendere come la risposta, positiva o negativa, possa incidere, a favore o meno della parte ricorrente, nella decisione della causa.
Il ricorso propone anche un secondo motivo, con il quale vengono denunciati vizi di motivazione, inammissibili per carenza del quesito sintesi di cui all’art. 366 bis, c.p.c., vigente ratione temporis.
Conseguentemente, il ricorso è inammissibile. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non v’è luogo a liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011