Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19680 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13461-2016 proposto da:
ZAPPIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPENNINI n.46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata avverso la sentenza n. 1460/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO

Data pubblicazione: 24/07/2018

che,

Giuseppe Zappia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale

di Locri – in funzione di giudice del lavoro – Equitalia Sud s.p.a.
esponendo: di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto
di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, dell’esistenza di
pretese creditorie vantate nei suoi confronti a titolo di omesso
versamento di contributi previdenziali e di cui ad una cartella di

tale premessa, eccepiva la omessa notifica di detta cartella ( con
conseguente infondatezza della relativa pretesa creditoria); che
l’adito giudice, dichiarava inesigibile il credito omessa notifica della
cartella, condannando Equitalia al pagamento delle spese di lite ed al
risarcimento del danno ex art. 96 , ultimo comma, cod. proc. civ.;
che su gravame di Equitalia Sud s.p.a. la Corte di Appello di Reggio
Calabria, con sentenza del 23 novembre 2015, riformava la decisione
del primo giudice e rigettava l’opposizione, compensando le spese di
entrambi i gradi di giudizio, sul rilievo che, stante la natura di
accertamento negativo del credito dell’opposizione all’estratto di
ruolo, legittimato passivo poteva essere solo l’ente impositore
titolare del credito ( nel caso de quo l’INPS) ragion per cui sussisteva
il difetto di legittimazione passiva dell’agente di riscossione;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Zappia
affidato ad un unico motivo;
che Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;
che

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione

semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 39 del d.Lgs n.
112 del 19999 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.) in quanto, diversamente da quanto erroneamente
affermato dalla Corte di Appello, sussisteva la legittimazione passiva
di Equitalia Sud s.p.a. avendo lo Zappia, con l’opposizione all’estratto
di ruolo, chiesto di accertarsi la nullità della cartella di pagamento
riportata nell’opposto estratto e la prescrizione quinquennale della
Ric. 2016 n. 13461 sez. ML – ud. 23-05-2018
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pagamento (per un importo di euro 1.976,74); che, sulla scorta di

relativa pretesa creditoria, e, dunque, fondandosi le predette ragioni
dell’opposizione su una condotta inerte dell’agente della riscossione
– il quale non aveva proceduto alla notifica della cartella e neppure
all’inoltro di atti interruttivi del termine di prescrizione – rispetto alle
quali la legittimazione passiva dell’INPS era del tutto da escludere
essendo la notifica della cartella atto successivo alla formazione del

evidenziandosi, inoltre, come fosse da escludere anche alcun vincolo
di solidarietà passiva tra quest’ultimo e l’istituto e come l’assunto di
cui al motivo fosse confermato dal disposto dell’art. 39 del d.Lgs n.
112/1999;

che,

secondo numerose pronunce di questa Corte, nelle

controversie aventi ad oggetto la debenza di tributi e contributi
soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo, la legittimazione
del concessionario del servizio di riscossione sussiste soltanto se
l’impugnazione proposta dal debitore concerne vizi propri del
procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora la materia del
contendere attenga alla debenza del tributo o del contributo (cfr. in
tal senso Cass. nn. 6450 del 2002 e 18972 del 2007): non solo,
infatti, l’ente impositore resta l’unico titolare della pretesa creditoria,
ma la notifica dell’impugnazione al concessionario ha valore di mera
denuntiatio litis, che non gli attribuisce la qualità di parte (Cass. n.
11687 del 12/05/2008; Cass. n. 18522 del 09/09/2011; Cass. n,
23984 del 11/11/2014), in conformità alla disciplina speciale dettata
per i crediti previdenziali dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99
();

che è da rilevare, altresì, che l’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, con
disposizione successiva a quella sopra citata, impone al
concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano la
regolarità o validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente

Ric. 2016 n. 13461 sez. ML – ud. 23-05-2018
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ruolo e, quindi, di esclusiva competenza dell’agente della riscossione,

impositore, rispondendo diversamente in proprio delle conseguenze
della lite (Cass. 14376 del 2016 e 12689 del 2016);
che,

inoltre, questa Corte ha rilevato che il concessionario è

legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale in cui si deduca un vizio di notifica
degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale

l’ente creditore (Cass. n. 708 del 2016; Cass. 21 maggio 2013, n.
12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154);
che, pertanto, la questione oggetto del presente giudizio assume

valenza nomofilattica, sia perché implica un raffronto, con
conseguente giudizio di prevalenza, tra le norme sopra indicate (art.
24, comma 5, del d.lgs. 46/99 e art. 39, d.lgs. n. 112/1999), sia per
l’incerta qualificazione della domanda, in ipotesi riconducibile, in via
alternativa, a un’azione di accertamento negativo del credito
previdenziale (in tal senso Cass. 5886/2018) o, stante la dedotta
omessa notifica della cartella richiamata nell’estratto di ruolo, a un
procedimento esecutivo viziato, derivandone differenti conseguenze
in ordine alla legittimazione a contraddire del concessionario;
che, di conseguenza, si ravvisa le necessità della trattazione della

causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla quarta sezione;
P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione
con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la
trasmissione degli atti alla sezione quarta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio a seguito di
riconvocazione il 21/6/2018
Il Presidente
Adriana Doronzo

accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con

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