Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 21/09/2020), n.19680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10625/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (già Equitalia ETR S.p.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

ANTONIO PEDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO

TORRICELLI;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/02/2014 R.G.N. 410/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione proposta da R.G. avverso il preavviso di fermo amministrativo dovuto ad omessi contributi Inps.

2. A motivo della decisione, riteneva che il preavviso di fermo non fosse stato preceduto da valida notifica delle cartelle esattoriali al domicilio del debitore, essendo state queste notificate in luogo diverso dalla residenza anagrafica, a mani di persone non identificate nè identificabili in quanto le generalità non erano leggibili. Aggiungeva che risultava decisivo, nel caso, che non fossero state prodotte le cartelle che sarebbero state notificate, elemento imprescindibile – ad avviso dei giudici d’appello – per inferire che fossero stati azionati i crediti di cui al ruolo.

3. Per la cassazione della sentenza Equitalia sud s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui R.G. non ha opposto attività difensiva. L’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps S.C.C.I. s.p.a..

4. La causa è stata nuovamente fissata per la pubblica udienza del 4.3.2020 dopo che questa Corte, in esito alla pubblica udienza del 10.7.2019, ha disposto nuova notifica del ricorso a R.G., notifica che è stata effettuata dalla difesa di Equitalia sud s.p.a. in data 16.9.2019 al difensore nominato per il giudizio d’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del proprio ricorso Equitalia sud s.p.a. deduce come primo motivo la violazione dell’art. 149 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto nulle le notifiche delle cartelle, effettuate dal concessionario ex art. 26 del D.P.R. citato mediante raccomandata a/r, perchè eseguite in luogo diverso da quello di residenza del R.. In effetti, il R. prima della notifica delle quattro cartelle risultava residente in (OMISSIS), mentre le cartelle erano state notificate a (OMISSIS). Sostiene però che le notifiche sarebbero comunque rituali in quanto effettuate dall’agente postale nelle mani di familiare convivente.

6. Come secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 3 e 5. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto nullo il preavviso di fermo in quanto l’agente della riscossione non aveva esibito le cartelle poste a base dell’azione esecutiva. Rileva che ai sensi del richiamato art. 26 il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia delle cartelle con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e che nel caso, essendo stata la notifica effettuata a mezzo posta, era sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento.

7. Come terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere che Equitalia sud s.p.a. non potesse procedere all’esecuzione in quanto non aveva esibito le cartelle esattoriali impugnate, abbia pronunciato al di là del petitum, in quanto l’opponente non aveva mai eccepito l’omessa esibizione delle cartelle.

8. Il primo motivo è fondato.

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il regime differenziato della notificazione “diretta” ha superato il vaglio di costituzionalità nella sentenza n. 175 del 23/07/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto art. 26, comma 1, sollevate con riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2.

9. In tal caso si applica, quindi, la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Questa Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n. 11708 del 27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020).

10. La consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass. n. 632 del 12/1/2011; Cass. n. 24852 del 22/11/2006; Cass. n. 22607 del 26/10/2009).

11. La Corte territoriale non si è dunque attenuta ai principi sopra individuati nel ritenere la nullità della notifica così come effettuata, in luogo di onerare il destinatario della prova della mancata ricezione, nel senso evidenziato.

12. Parimenti fondati sono il secondo e terzo motivo, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016, n. 23902 del 11/10/2017).

13. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà rinnovare l’esame della ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali attenendosi ai principi sopra individuati.

14. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

15. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA