Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25105-2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MIGLIORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AMATUCCI;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

151, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato

e difeso dall’avvocato DONATO PESCA;

– controricorrente –

e contro

L.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 483/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – che aveva dichiarato estinto il giudizio d’appello perchè non riassunto nel termine dell’art. 305 c.p.c., a seguito del decesso del difensore degli appellanti sul rilievo che la comunicazione dell’evento da parte del difensore di controparte non conteneva alcuna informativa circa gli effetti di una intempestiva riassunzione ed il termine dovesse perciò ritenersi decorrente a seguito della notifica dell’istanza per l’estinzione del giudizio.

2. Resiste al ricorso l’intimato che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Infondato è per vero il primo motivo di ricorso, non essendo normativamente previsto che la conoscenza legale dell’evento interruttivo, da cui decorre a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976 il termine dell’art. 305 c.p.c., – nella specie identificabile nella notificazione della comunicazione di avvenuto decesso da parte del procuratore di controparte (Cass., Sez. 2, 14/2/1977, n. 679) – debba essere pure accompagnata, onde determinare la decorrenza del predetto termine, dall’informativa circa gli effetti di una intempestiva riassunzione, non essendo onere a cui il difensore della controparte che operi la detta comunicazione possa ritenersi obbligato, adempiendo egli l’ufficio difensivo nel solo interesse della parte patrocinata.

3. Il secondo motivo di ricorso va in ragione di ciò dichiarato assorbito.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e una parte costituita e l’obbligo del medesimo al versamento previsto in caso di rigetto di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese alla parte costituita che liquida in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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