Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19680 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6650-2015 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, che lo
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA USL RM (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3-9, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta e
difende, per delega in calce al controricorso;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta
Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 27, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata
e difesa dall’avvocato ROSA MARIA PRIVITERA, per delega a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
S.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3671/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
uditi gli avvocati Severino D’AMORE ed Alessia ALESII;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dott. D.G. impugnò davanti al Tar Lazio la nota della Regione Lazio n. del 3/8/2005, con la quale gli era stato revocato l’incarico di direttore generale dell’USL RM/(OMISSIS), nonchè i successivi provvedimenti della Azienda USL Rm/(OMISSIS) di presa d’atto della revoca e di conferimento del suddetto incarico al dott. S.C., instando anche per il risarcimento del danno.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 8291/2009, accolse il ricorso limitatamente alla richiesta di annullamento degli atti, rigettando la richiesta risarcitoria.
Il Consiglio di Stato, adito dal D., con sentenza n. 3671/14, rigettò l’appello sul rilievo che il dott. D., al momento di adozione degli atti impugnati, aveva già superato l’età massima consentita per lo svolgimento dell’incarico di direttore generale.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il D. con unico articolato motivo. Resistono con controricorso la Regione Lazio e l’Azienda USL RM/(OMISSIS). Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo – recante l’intitolazione: violazione di legge, violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2090 c.c. per mancata considerazione del consolidamento di giudicato interno. Violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c.. Motivazione inesistente – il D. lamenta che il Consiglio di Stato avrebbe fondato la pronuncia di rigetto sulla base di un motivo esulante il tema di indagine – il superamento del limite di età – in quanto non oggetto di appello. La sentenza sarebbe inoltre carente di motivazione nella parte in cui “apoditticamente esclude tutela risarcitoria in conseguenza del superamento dell’età prevista dalla L.R. n. 18 del 1994, art. 8, comma 6″; nonchè laddove non avrebbe esaminato ” gli specifici profili di colpa dell’Amministrazione in relazione alla gestione della vicenda”.
Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 362 c.p.c., il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo non è incondizionato, essendo circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, vale a dire ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sugli errores in iudicando e in procedendo, che invece si riferiscono al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e che, pertanto, esorbitano dai confini dell’astratta valutazione dell’essenza della funzione giurisdizionale (Cass., S.U. 15473/2015; Cass. S.U., n. 17660 del 2013; Cass., S.U., n. 3615 del 2007; Cass., S.U., n. 16469 del 2006; Cass., S.U., n. 10828 del 2006). Estranei al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione sono gli assunti vizi a fondamento del ricorso.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Lazio e dell’Azienda Usl RM/(OMISSIS), delle spese del giudizio di cassazione liquidate, per ciascuna, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Lazio e della Usl RM/(OMISSIS), delle spese del giudizio liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016