Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1968 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12392/2019 proposto da:

L.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto

Riboty 26, presso lo studio dell’avvocato Vincelli Michele, che lo

rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura di Roma, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 2-4-2019 il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 29-3-2019 con il quale era disposto che la cittadina non appartenente alla U.E. L.T. fosse sottoposta, per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera, alle misure, alternative al trattenimento presso il CPR, della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione di Roma il martedì e il giovedi dalle ore 9 alle ore 10.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

4. La Procura Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 14, comma 4 T.U. ImmigrazioneD.Lgs. n. 286 del 1998”. Deduce di non aver ricevuto alcuno degli avvisi prescritti dall’art. 14, comma 4, e di non aver potuto presentare memorie. Denuncia di non avere ricevuto l’avviso della data e ora dell’udienza di convalida, rilevando che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto di non dover fissare udienza con la presenza del difensore. Lamenta la violazione del proprio diritto di difesa e ingiusta disparità di trattamento, rimarcando che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine all’interpretazione della norma accolta dal Giudice di Pace e censurata.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Con la sentenza n. 280/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1-bis (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3, comma 1, lett. d), n. 2) (Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, in riferimento all’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice delle Leggi ha rilevato che “l’obbligo di presentazione presso il competente ufficio della forza pubblica in giorni e orari stabiliti, di cui all’art. 14, comma 1-bis, lett. c) t. u. immigrazione, pur essendo finalizzato all’espulsione dello straniero, incide sulla libertà personale di quest’ultimo in misura ben più limitata non soltanto rispetto all’arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un CPR previsto dall’art. 14, comma 1, t. u. immigrazione e all’accompagnamento coattivo alla frontiera, contemplato dall’art. 13, comma 4 medesimo testo normativo; provvedimenti, questi ultimi, la cui convalida avviene in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore, rispettivamente a norma dell’art. 14, comma 4 e art. 13, comma 5-bis t.u. immigrazione e in ossequio ai principi stabiliti da questa Corte nella sentenza n. 222 del 2004, secondo cui l’art. 24 Cost., comma 2, esige che lo straniero destinatario del decreto di accompagnamento coattivo sia “ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore”. La più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all’esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 non incompatibile con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2 il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell’eventuale “manifesta illegittimità” di quest’ultimo e dell’eventuale sussistenza di ragioni ostative all’espulsione”.

2.2. Ciò posto, le doglianze della ricorrente, dirette a censurare l’interpretazione della norma come sopra scrutinata dalla Corte Costituzionale ed a sostenere che fosse, di conseguenza, necessaria la fissazione dell’udienza anche nel caso di specie, in applicazione del citato art. 14, comma 4 sono prive di fondamento, alla stregua delle considerazioni in diritto di cui alla citata sentenza n. 280/2019.

2.3. I profili di censura attengono esclusivamente alla violazione del diritto di difesa correlata al contraddittorio cartolare, non anche alle concrete modalità con cui il suddetto contraddittorio è stato instaurato, in relazione agli aspetti evidenziati nella requisitoria della Procura Generale, che non costituiscono, pertanto, oggetto di devoluzione nel presente giudizio.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e del Ministero.

4. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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