Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1968 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Editrice Romana s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rapp.te

pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Claudio Monteverdi 16,

presso lo studio dell’avv. NATOLA Giuseppe, dal quale e’ rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

— controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 28/2007/33 depositata il 4/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Editrice Romana s.p.a. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 138/13/35 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica IVA 1999, La CTR ha rigettato l’appello sul rilievo che “le prestazioni dedotte nel presente giudizio non configurano affatto un’operazione permutativa rilevante ai fini dell’IVA essendo mancata a riguardo ogni e qualunque dimostrazione.

Non sussiste infatti la benche’ minima prova in concreto del contestato contratto di permuta cosi’ come erroneamente ravvisato dall’Agenzia delle Entrate”.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il presidente ha fissato l’udienza del 5/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55. La CTR avrebbe violato i principi sull’onere della prova.

La censura e’ inammissibile. In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La decisione non evidenzierebbe le ragioni per escludere la presenza di una permuta nonche’ le ragioni esposte dalla ricorrente nell’atto di appello.

La censura appare fondata. Alla luce delle considerazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello (pp. 4 e 5), nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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