Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1968 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

M.L..

– intimata –

avverso la sentenza n. 1094/39/05 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata l’8

marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1094/39/05 dell’8.3.2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.L. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che le contestava la detrazione dell’iva su una fattura per l’anno 1985.

ritenendo il giudice di secondo grado attendibile che la contribuente versasse nell’impossibilità di esibire la documentazione contabile e fiscale comprovante il diritto alla detrazione contestata, per averne fatto denunzia di distruzione a seguito del verificarsi di un alluvione;

ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, assumendo che la decisione impugnata è in contrasto con il principio secondo cui la detrazione di costi, riducendo l’imponibile, deve essere provata dal contribuente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha così concluso:

“il motivo è manifestamente fondato, atteso che in tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro, onere della prova che, in caso di sopravvenuta distruzione o sottrazione dei documenti contabili, si traduce nel dovere di ricostruire per quanto possibile il contenuto delle fatture distrutte (Cass. n. 1650 del 2010)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che si atterrà.

nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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