Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19679 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19679 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

vel-R34.1.
viktf9 *C. 1.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MUSCO Antonia, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore
Verrillo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.
Carlo Rosa in Roma, via Annia Regilla, n. 137;
– ricorrente –

contro
DELLA VOLPE Domenico, rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Luciano Iacoviello, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Marina Meucci in Roma, via dei Gracchi, n.
279;
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Napoli in data 16 febbraió 2012.

Data pubblicazione: 27/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Carlo Rosa, per delega dell’Avv. Sal-

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha
concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, con sentenza in data 21 marzo 2006 ha
rigettato la domanda proposta con citazione notificata
il 3 dicembre 2001 da Antonia Musco, rappresentata da
Nello Musco, nei confronti di Domenico Della Volpe, amministratore del Condominio Parco Letizia, ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio 2012, ha
accolto il gravame del Della Volpe avverso il capo sulle
spese e, in riforma del regolamento compiuto al riguardo
dalla pronuncia di primo grado, ha condannato la parte
attrice al rimborso delle spese di quel grado, condan-

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vatore Verrillo;

nando l’appellata anche al pagamento di quelle di secondo grado.
La Corte territoriale ha ritenuto che la motivazione
contenuta nella sentenza impugnata (con il riferimento

non giustificava la disposta compensazione e che non
v’era motivo per derogare al principio della soccombenza.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Museo ha proposto ricorso, con atto notificato il 15
maggio 2012, sulla base di due motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura
ad litem apposta a margine del ricorso per cassazione,
in quanto la procura rilasciata a margine del ricorso,
formando un corpo unico con questo, esprime di per sé il
necessario riferimento all’atto impugnatorio, assumendo
così il carattere di specialità nel senso richiesto
dall’art. 365 cod. proc. civ., anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio
di legittimità.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla riforma introdotta dall’art.

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alla “natura della causa” e alla “qualità delle parti”)

2, comma l, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n.
263. Il secondo mezzo lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.

sono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La Corte d’appello ha rilevato – con congruo e logico
apprezzamento – che il capo relativo alla compensazione
delle spese era basato su una motivazione meramente di
stile e che non vi erano ragioni giustificatrici per non
applicare il principio di soccombenza, avendo il primo
grado rigettato la domanda sul rilievo che nessun inadempimento era addebitabile all’amministratore del condominio e che, in ogni caso, l’attrice non aveva dimostrato alcun danno.
La statuizione della Corte territoriale è pienamente
conforme al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte
30 luglio 2008, n. 20598, sulla necessità, anche nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma l,
lett. a), della legge n. 263 del 2005, che il provvedimento di compensazione sia sostenuto da un adeguato supporto motivazionale.
Il ricorso può essere avviato alla camera di consiglio
per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte ricorrente.

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I due motivi – i quali, stante la loro connessione, pos-

Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici contenuti nella memoria di
parte ricorrente non colgono nel segno, tanto più che,

dacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare
che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicché esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto
o in parte, le spese di lite;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, anche nella
parte in cui lamenta come illogica e ingiusta la condanna alle spese del giudizio di appello;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal
controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.700,
di cui euro 1.500 per compensi, oltre ad accessori di
legge, e che distrae in favore dell’Avv. Luciano Iacoviello.

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in tema di regolamento delle spese processuali, il sin-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 16 luglio 2013.

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