Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19679 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19679 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11299-2017 proposto da:
D1 CAR( ) lRlN l’i, etici tivamente domiciliata in l« MIA, Vi:\ 1)1.11
GR.\CCI 11 91, presso lo studio dell’avvocato GIUSITPI. TORRIS1, che.la
rappresenta e difende;
– t-kali-ente

C017

INPS

tro

ISTITUTO NAZIONALI:, 1)11,LA PRI.IA’11)1:,NZA

80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROrMA, VIA \ .\ 29, presso i sede
dell’AA’VOC \TUR \ dell’Istituto medesimo, rappresentato e dit -eso dagli
avvocati CI i’,11:,INTINA I ‘,.\1 \NUIT c \p \NN s.j01,0 ,
\ :\IASS-\ N1C01,,\

\111:\TI:.:
– resistente –

yteo

Data pubblicazione: 24/07/2018

PROC. nr . 11299/2017 RG

avverso la sentenza n. 3972/2016 del TIZI13liN:\ I,I di CATANI.\, depositata
il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere Don. l’InNCI.SC,\ SPVN..\.

che con sentenza in data 26.10.2016 numero 3972 il Tribunale di
Catania respingeva il ricorso proposto da IRENE DI CARO nei confronti
dell’INPS, in opposizione alle conclusioni dell’accertamento tecnico
preventivo, per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e
dello stato di portatrice di handicap grave;
che, per quanto ancora in discussione, il Tribunale osservava che la
c.t.u. disposta nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico
preventivo aveva confermato la valutazione della commissione medica e del
c.t.u. della fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva riconosciuto
la parte invalida al 70%; la ricorrente, invalida al 76%, era, dunque, priva
del requisito sanitario per le prestazioni di invalidità civile;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso IRENE DI CARO articolato
in due motivi; l’INPS ha depositato procura liti;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitàmente al
decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo: ai sensi dell’ articolo 360 numero 3 e numero 4
codice di procedura civile, erronea e falsa applicazione della legge numero
118/1971 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 112 codice di
procedura civile
– con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile, violazione e falsa applicazione della legge 118/1971 e
successive modifiche ed integrazioni
impugnando la sentenza per avere negato il diritto all’assegno mensile
di invalidità civile, pur dando atto che il

2

CTU aveva riconosciuto una

RILEVATO

PROC. nr . 11299/2C17 FG

oercentuale di invalidità pari o superiore al 74% (in particolare, del 769i:i, e
our facendo propria tale valutazionc.
che il Collegio :ire irninarmente rileva che l’avviso di fissazione cli?,11a
Dd

erna adunanza deve essere rinnova:to, in guanto l ndirizzo di posta

elettronica del difensor€ di Darte ricorrente al quale è sta :3 inviato
giusepoe.torrisi©pec.Drdineavvocaticatania.it ) diverge da quell , ) indic Eto

grafico tra lai lettera <:(:» di pec e la lettera ,:o» di ord neavvocaticat2nia , , giuseppe.torrisi(ebpecordineavvocaticatania.i); ( che inoltre deve essere sin d'ora disposta la acc_isizione presso H Tribunale d Catania de fascicolo d'ufficio per l'esame della CILI richiarn3ta ,n sentenza PQM via a nuovo r 00 , mandando alla Cancelleria di sollecitare la :rasmissione del fasc colc d'ufficio e di inviare la cornunicazion di f'ssazione della nuova udienza a l'indiriz.zo pec dell'avvocato Giusep:e Torrisi indio Eto , n ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza del 9 naggio 201.8 PRESIDENTE ricdrso. Nell'indirizzo comunicato dai dil'ensore non vi è alc...n

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