Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19679 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22925-2009 proposto da:

SAPI COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA

31, presso lo studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NIGRA AMEDEO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato EMILIO BERETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VILLA VINCENZO, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/03/08, depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 19 ottobre 2009 la Sapi Costruzioni S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 gennaio 2009 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale di Monza, che l’aveva condannata a pagare in favore di V.C. Euro 5.600,00 a titolo di risarcimento dei danni per le infiltrazioni verificatesi nell’appartamento di costei a seguito dei lavori di pulizia eseguiti dalla società sulla facciata dell’edificio condominiale.

La V. ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. sulla responsabilità; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; insufficiente e omessa motivazione; mancata considerazione di fatti decisivi.

Già la pluralità di censure, ontologicamente e strutturalmente diverse, pone il motivo in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4.

Inoltre le argomentazioni svolte a sostegno implicano necessariamente esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività inibite al giudice di legittimità.

Infine il quesito sottoposto alla Corte non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo della controversia ma di applicabilità generalizzata, non costituisce il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa e insufficiente, da per scontata una situazione di fatto (mancata indicazione dell’evento generatore delle infiltrazioni) in contrasto con quanto spiegato nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2051 e 2043 c.c.; sotto diverso profilo, insufficiente e omessa motivazione;

mancata considerazione di fatti decisivi.

Le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo ben si attagliano anche a quello in esame, con l’ulteriore precisazione che il quesito di diritto si rivela assolutamente astratto.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dalla ricorrente sono fondate in relazione alla denunciata inammissibilità del controricorso, poichè esso risulta notificato, anzichè presso il domicilio eletto dalla Sapi, presso uno studio legale che non risulta avere alcun collegamento con essa; per il resto rimane confermata l’inammissibilità dei due motivi di censura;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese in conseguenza dell’affermata nullità del controricorso (la V. non ha svolto altra attività difensiva);

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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