Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19679 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19815-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA

ROMAGNA, con ordinanza n. 78/15/C depositata il 16/07/2015 nella

causa tra:

B.R.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI FORLI’;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIACALONE Giovanni, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1121/2013 del 30/9/2013 il Giudice di Pace di Forlì dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa da B.R. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’ammontare delle ritenute operate dal suddetto istituto, sulla pensione ordinaria spettante al ricorrente, in ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione di crediti del 6/3/2006, emessa dal Giudice dell’esecuzione di Forlì, a titolo di alimenti in favore dell’ex coniuge. La Corte dei Conti, davanti alla quale era stato riassunto il giudizio, con ordinanza n. 78/15/C del 8/7/2015, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 ha sollevato di ufficio questione di giurisdizione. Nessuna attività difensiva ha svolto il B.. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U, Sentenza n. 573 del 16/01/2003). Estranea a tale competenza è la domanda proposta dal B. al giudice di pace di Forlì, in quanto relativa alla mera esecuzione, da parte del terzo – INPS-, dell’ordinanza di assegnazione di crediti del 21/6/2011.

Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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