Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19678 del 27/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19678 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente
01Z 5’4 7 ì C
f
à.,

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
VALLERIANI Savina, MANCINI Umberto e MANCINI Carlo, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Maurizio Caligiuri e Maurizio Branchicella, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultimo in Roma, via Antonio Chinotto, n. 1;
– ricorrente contro
MANCINI Marisa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Angela Boncompagni, con domicilio eletto nel suo studio in
Roma, via Tacito, n. 23;
– controricorrente –

C

Data pubblicazione: 27/08/2013

e contro
PREVIATI Valentino, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Giovanni Vespaziani, con domicilio eletto nel suo studio

– controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Roma in data 5 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. Domenico Martino, per delega
dell’Avv. Maurizio Branchicella, e Angela Boncompagni,
anche per delega di Giovanni Vespaziani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha
concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 31 dicembre 2012, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1999,
Savina Valleriani, Carlo Mancini e Umberto Mancini, eredi di Aristodemo Mancini, convennero in giudizio Valentino Previati e Marisa Mancini esponendo: che, con atto
notarile del 24 ottobre 1986, il loro dante causa aveva

2

in Roma, via Tacito, n. 23;

venduto al Previati, che acquistava in regime di comunione dei beni con la Mancini, un complesso immobiliare,
adibito in parte ad albergo ristorante e in parte ad abitazione; che il prezzo, indicato nell’atto in lire

sottoscritto contestualmente una scrittura nella quale
il reale prezzo era indicato in lire 1.800.000.000; che,
a fronte dell’obbligo assunto, gli acquirenti aveva effettuato una serie di versamenti, l’ultimo dei quali risalente al 1994, per un totale di lire 775.000.000. Tanto premesso, chiesero che venisse accertata la
simulazione relativa del contratto, con riguardo al
prezzo della vendita, e che, accertato l’inadempimento
degli acquirenti, gli stessi fossero condannati al
pagamento del residuo, pari a lire 2.050.000.000, oltre
interessi moratori.
Si costituirono i convenuti, resistendo ed eccependo la
prescrizione dell’azione di simulazione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 14 giugno
2004, rigettò la domanda, stante l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dagli attori.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 5 maggio 2011, ha
respinto il gravame.

3

320.000.000, era in realtà simulato, avendo le parti

La Corte territoriale – premessa l’assoggettabilità a
prescrizione ordinaria dell’azione volta ad affermare
diritti nascenti dal contratto dissimulato – ha rilevato
che nella specie la prescrizione ordinaria si è maturata

atto interruttivo della prescrizione il rilascio dei tre
assegni per l’importo di lire 600.000.000, giacché questi vennero emessi dagli acquirenti contestualmente alla
sottoscrizione della scrittura coeva al rogito. Né gli
appellanti hanno fornito una prova idonea con riferimento all’esistenza di pagamenti parziali protrattisi fino
al 1994 dai quali poter desumere l’interruzione della
prescrizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Valleriani con Umberto e Carlo Mancini ha proposto
ricorso, con atto notificato il 26 marzo 2012, sulla base di due motivi.
Gli intimati hanno resistito con separati atti di controricorso.
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione
del’art. 1422 cod. civ. e vizio di motivazione e mira a
vedere affermato il principio secondo cui, a seguito
della domanda giudiziale di accertamento della simulazione relativa al contratto di compravendita di un immobile, provata per iscritto e per testimoni, il giudice

4

in assenza di atti di interruzione. Non può valere come

del merito debba dichiararla in sentenza, in quanto imprescrittibile e distinta dall’azione di adempimento del
diritto di credito derivante dal negozio dissimulato.
Il motivo è infondato, perché il giudice del merito si è

zione, mentre non assume rilievo la natura – assoluta o
relativa – dell’azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i
diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse
all’accertamento della simulazione del negozio apparente
(Cass., Sez. Il, 26 novembre 2003, n. 18025).
Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 2935 e 2943 cod. civ. e vizio di motivazione) si lamenta che la Corte d’appello non abbia adeguatamente valutato le risultanze probatorie (che dimostrerebbero in modo inequivocabile l’interruzione della prescrizione), e si censura che, nel caso in esame, il giudice del merito avrebbe errato a far decorrere il termine di prescrizione dalla data della stipula del contratto di compravendita, ossia dal 24 ottobre 1986, in quanto, in tale data, non poteva essere fatto valere alcun
diritto, essendo stati sottoscritti degli accordi in

5

attenuto al principio secondo cui, in tema di prescri-

virtù dei quali il maggior prezzo poteva essere richiesto soltanto dopo due anni con un’ulteriore proroga di
otto anni.
Il motivo, ad avviso del relatore, è infondato o inam-

plicazione di legge, la doglianza si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della
causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di
fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile
prerogativa del giudice del merito; e ciò a fronte di
una motivazione – quella contenuta nella sentenza impugnata – che si presenta congrua, completa e priva di
mende giuridiche. La Corte territoriale ha infatti escluso che sia stata raggiunta la prova di siffatti accordi, non avendo gli stessi appellanti “neppure dedotto
specifiche circostanze dalle quali possa desumersi la
concessione da parte del venditore della proroga massima
prevista in contratto”; ed ha inoltre sottolineato che
nessuno dei testi “è stato in grado di precisare gli importi o le date di tali pagamenti o gli accordi di dilazione intercorsi tra le parti”.
Il ricorso può pertanto, essere trattato in camera di
consiglio, per esservi rigettato».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,

6

missibile. Anche là dove denuncia violazione o falsa ap-

alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per
ciascuno, in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000
per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA