Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19678 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22857-2009 proposto da:

G.A., G.R., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA POLLAIOLO 3, presso lo studio 7 dell’avvocato BARBERIS

RICCARDO, rappresentate e difese dall’avvocato VALGUARNERA FABIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30/01/09, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 G.G. e G.A., eredi di D.G.M., hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 2 luglio 2009, depositata in data 27 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Palermo che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva accolto la domanda di determinazione dell’equo canone proposta da O.F. e le aveva condannate a restituire quanto percepito in eccedenza.

L’ O. ha resistito con controricorso (rectius; non ha espletato attività difensiva).

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1571 e 2721 c.c., art. 2724 c.c., n. 3, art. 2725 c.c., L. n. 431 del 1998, art. 1. Il tema trattato è l’ammissibilità o meno della prova testimoniale del contratto di locazione. Il quesito finale si rivela inidoneo poichè non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate e prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Le medesime considerazioni valgono a dimostrare l’inidoneità del quesito finale posto a conclusione del secondo motivo, mediante il quale vengono ipotizzate violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c., artt. 112 e 346 c.p.c. con riferimento alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità della prova testimoniale, tema che, peraltro, non risulta essere stato trattato nel giudizio d’appello (il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione onerava le ricorrenti della relativa prove).

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Chiedono alla Corte di stabilire se spetti al conduttore che agisce per la restituzione dei canoni assertivamente pagati in misura superiore a quella prevista dalla L. n. 392 del 1978 provare l’esistenza di un contratto sottoposto alla disciplina di tale legge.

Anche a voler prescindere dall’astrattezza del quesito, la censura risulta manifestamente infondata poichè il regime “normale” delle locazioni per uso abitativo è quello regolato dalla L. n. 392 del 1978, con la conseguenza che grava sul locatore la prova dell’esistenza di un patto in deroga.

Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura presuppone un accertamento fattuale diverso da quello effettuato dalla Corte territoriale e risulta priva del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni delle addotte, rispettivamente, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA