Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19678 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22395/2015 proposto da:

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SEAT PAGINE GIALLE S.P.A., in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO TESAURO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIANGELA DI GIANDOMENICO, SARA

LEMBO e LAURA SALVANESCHI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

22395/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Mariangela DI GIANDOMENICO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Umberto DE AUGUSTINIS, il quale conclude perchè sia affermata la

giurisdizione amministrativa ed il ricorso sia rigettato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che:

attraverso una serie di deliberazioni, l’AGCOM chiese alla società SEAT PAGINE GIALLE il pagamento dei contributi previsti dall’art. 1, comma 65, della legge 26 dicembre 2005, n. 266, relativamente alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;

il TAR Lazio (ord. 4584 del 22 maggio 2012) – innanzi al quale le menzionate ordinanze erano state impugnate – sospese il giudizio in attesa della decisione pregiudiziale attraverso la quale la Corte di giustizia dell’Unione Europea era chiamata a decidere sulla legittimità delle disposizioni normative italiane in materia, alla luce delle direttive comunitarie (in particolare, la n. 20 del 2002 CE, relativa alla commisurazione del contributo ai costi di regolamentazione in funzione di costi e ricavi attinenti alla stessa attività);

con la sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia stabilì che il contributo in questione debba essere rigorosamente destinato a coprire i costi connessi all’attività di regolamentazione in via preventiva, secondo i principi di proporzionalità, obiettività e trasparenza;

costituitasi in sede di riassunzione, l’AGCOM ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, dubitando che ricorra quella amministrativa ed ipotizzando quella ordinaria o tributaria, in considerazione del fatto che l’Autorità chiede l’adempimento dell’obbligazione di pagamento di danaro legislativamente prevista e che al contributo in questione potrebbe essere riconosciuta natura di tributo;

osserva che:

a norma dell’art. 133, lett. L, del CPA (D.Lgs. n. 104 del 2010) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 112 bis, 113 e 128 duodecies, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 326”;

la disposizione normativa in questione devolve inequivocabilmente alla giurisdizione del GA “tutti i provvedimenti” delle menzionate istituzioni (tra le quali, appunto, l’AGCOM), con categorica esclusione dei soli provvedimenti “inerenti ai rapporti di impiego privatizzati”;

la deliberazione dell’AGCOM (n. 550/10/CONS del 21 ottobre 2010) – della quale la società menzionata chiede al TAR Lazio l’annullamento – reca la “Diffida alla società Seat Pagine Gialle spa concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010” e come tale concreta uno di quei provvedimenti che il menzionato art. 133, lett. l, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo;

per altro verso, l’impossibilità di identificare il contributo in questione (destinato, come s’è visto, al funzionamento dell’Autorità) come un “tributo”, consente agevolmente di escludere la devolvibilità delle relative controversie al giudice tributario;

può essere, pertanto, affermato il principio in ragione del quale: “le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 133, lett. L”.

la novità della questione consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per il regolamento di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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